La sentenza del Tar Lazio, Sezione IV- bis, 23.6.2026, n. 11444 dimostra ancora una volta quanto limitato e sostanzialmente inefficace sia il presidio di controllo alle attività dei Rup negli appalti.
In estrema sintesi, la vicenda trattata concerne l’erronea applicazione del principio di rotazione negli appalti, che non è operante laddove la stazione appaltante gestisca l’affidamento sotto soglia mediante un avviso per la presentazione di manifestazione di interesse, senza che l’amministrazione stabilisca di limitare discrezionalmente gli operatori economici da invitare.
Il Tar aveva già concluso nel senso sopra indicato con la precedente sentenza 1087/2026. La seconda sentenza in ordine di tempo interviene sulle conseguenze derivanti dal giudicato sui rapporti derivanti dalla procedura, in particolare riguardanti l’operatore economico illegittimamente escluso per l’erronea applicazione della rotazione: la stazione appaltante deve ripetere la procedura di gara.
Non si intende, qui, avanzare critiche preconcette nei confronti dei Rup, ma di prendere atto che questioni strettamente connesse alla corretta interpretazione ed applicazione di regole giuridiche anche complesse, per chi non abbia la necessaria formazione, rischiano di essere affrontate in maniera incompleta ed erronea se non si disponga delle competenze adeguate. E occorre ricordare che i Rup debbono essere, in prima battuta, dei tecnici.
Ma, il codice dei contratti demanda al Rup la funzione fondamentale di decidere quale modalità di selezione del contraente utilizzare, oltre che il governo complessivo della procedura.
Il rischio, quindi, di incorrere in travisamenti interpretativi ed in errori procedurali, se non vi sia un controllo preventivo ed un supporto giuridico intensi, è molto alto.
Nel caso di specie, non solo la stazione appaltante, evidentemente per il tramite del Rup, ha commesso un errore grave nell’interpretare in modo contrario a legge l’applicazione del principio di rotazione, ma ha anche insistito nell’errore, proseguendo le operazioni di affidamento, nonostante il ricorso dell’impresa illegittimamente esclusa dalla possibilità di presentare offerte fosse stato accolto.
Il fatto è che il terreno del sotto soglia risulta complesso. Il legislatore ha condivisibilmente inteso lasciare spazio alla discrezionalità ed alla semplificazione, riducendo il dettaglio normativo ed i vincoli operativi.
Le stazioni appaltanti, tuttavia, invece di cogliere l’opportunità di avvalersi in modo avveduto, responsabile e competente di tale tentativo di valorizzare la discrezionalità e ridurre i lacciuoli vincolanti, si è avvalsa in malo modo delle norme sugli affidamenti sotto soglia.
Da un lato, aggirandole con l’operazione scorretta della mera denominazione formale di vere e proprie procedure competitive/selttive quali “affidamento diretto”, scatenando un contenzioso immenso e confondendo la discrezionalità col potere di decidere arbitrariamente anche a disdoro delle regole competitive; dall’altro autoimponendosi proprio quei vincoli operativi che il legislatore ha eliminato e consente di non applicare, a condizione solo di motivare in maniera credibile le ragioni alla base della decisione di affidare direttamente la prestazione ad un operatore economico particolare; dall’altro ancora, applicando il principio di rotazione in maniera solo meccanica, senza considerare il fine ben enunciato dalla sentenza, consistente nel controbilanciare proprio la discrezionalità che la stazione appaltante esercita laddove affidi davvero direttamente, incidendo quindi negativamente sul mercato, privato della competizione tra più operatori economici. Spesso, la rotazione è applicata in modo formalistico, anche quando si proceduralizzano gli affidamenti sotto soglia al punto da gestirli sostanzialmente come una vera e propria procedura ristretta.
Ancora una volta si conferma l’errore gravissimo commesso dalle riforme degli ultimi 30 anni di aver eliminato i controlli preventivi. Tuttavia, nell’ambito degli appalti è espressamente previsto l’allestimento di una struttura di supporto al Rup: nei comuni il segretario comunale e, in quelli più strutturati, i servizi amministrativi non possono sottrarsi dal necessario compito di affiancare figure tecniche oggettivamente competenti nel loro campo ma con comprensibili lacune giuridiche.
Il risultato è lo sbocco in contenziosi nei quali quasi regolarmente le stazioni appaltanti soccombono, con la beffa di spese e danni economici ed organizzativi molto ampi, come nel caso di specie, visto che l’esito finale è la necessità di rifare la gara.
