Scorrimento delle graduatorie o nuovo concorso?

      La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Campania –Salerno, sez. III, del 29 luglio 2024, n. 1590 riguarda la necessità o meno di motivare la scelta operata dalla Pubblica Amministrazione di indire un nuovo concorso piuttosto che utilizzare una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace.       In tema di assunzione alle dipendenze delle PP.AA., ferma restando, la…

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      La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Campania –Salerno, sez. III, del 29 luglio 2024, n. 1590 riguarda la necessità o meno di motivare la scelta operata dalla Pubblica Amministrazione di indire un nuovo concorso piuttosto che utilizzare una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace.

      In tema di assunzione alle dipendenze delle PP.AA., ferma restando, la natura discrezionale delle scelte organizzative dell’Amministrazione, va ribadito il principio, affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria.

    La citata sentenza del T.A.R. Campania n. 1590/2024 ha dichiarato la  illegittimità della scelta amministrativa operata da un Comune, di indire una nuova procedura concorsuale e, dunque, di ricorrere all’istituto di cui all’art. 110, comma 1, TUEL., in luogo dello scorrimento di una graduatoria vigente, nel caso in cui si riveli come non suffragata da idonea motivazione, apparendo evidente che, nella specie, non vi fosse alcuna necessità (né tantomeno è stata compiutamente giustificata) di sostituire la previsione del posto di Dirigente Settore Lavori Pubblici con quella di Dirigente Settore Territorio e Ambiente, da assumere con nuova procedura. 

    In tal caso, la non conformità a legge della suindicata scelta è riscontrabile nel fatto che non vi è alcun passaggio motivazionale riservato alla indicazione dei presupposti in base ai quali non sarebbe stata applicabile la graduatoria esistente, alla preesistenza di una graduatoria concorsuale per il posto di dirigente area Ambiente e Territorio a tempo pieno ed indeterminato, all’interesse pubblico prevalente per procedere alla modifica della pianta organica, alla indizione di una nuova procedura concorsuale, all’esborso di altre spese e, infine, alla opportunità di non procedere allo scorrimento della graduatoria nella quale è inserito il ricorrente.

       Il ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura di reclutamento indetta con la determinazione n. 66/2021 del Settore Affari Generali del Comune di Nocera Inferiore, per la copertura a tempo pieno e indeterminato della posizione di dirigente tecnico del Settore Territorio e Ambiente, collocandosi al secondo posto nella graduatoria finale approvata con atto n. 384 del 19 agosto 2022. Ha soggiunto che, dopo alcuni mesi di regolare servizio presso l’Ente comunale, il primo classificato ha rassegnato le proprie dimissioni, in quanto vincitore di altro concorso bandito dalla Regione Campania.

   Successivamente, il Comune, con la determinazione del Settore AA.GG. n. 1790 del 6 settembre 2023, attuativa della delibera di Giunta n. 173/2023, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria vigente e, comunque, senza motivare sulla mancata utilizzazione della stessa, ha avviato una procedura di selezione ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato per la copertura della stessa figura di Dirigente Tecnico, Settore Territorio e Ambiente, per la durata di anni 3, eventualmente prorogabili (comunque non oltre la scadenza del mandato del Sindaco).

   Ciò posto, riaffermata la natura discrezionale delle scelte organizzative in materia assunzionale, va richiamato il principio, affermato dal pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, “deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria” (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2024, n. 3870).

     In merito, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011 afferma che: “La decisione di “scorrimento”, quindi, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso. Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell’articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all’ampiezza dell’obbligo di motivazione. In termini generali, poi, l’ampia portata dell’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è ormai saldamente acquisita nel nostro ordinamento, già in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 241/1990. Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l’amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall’ordinamento”. 

     La medesima Adunanza ribadisce che: “Non può condividersi l’argomento secondo cui le decisioni organizzative dell’amministrazione, comprese quelle con cui si indice un nuovo concorso, afferendo al “merito”, non richiederebbero alcuna particolare motivazione. Detta tesi, infatti, trascura di considerare non solo il valore di principio dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, ma anche la circostanza secondo cui le opzioni compiute dal soggetto pubblico in questo ambito hanno importanti ricadute in termini di efficacia ed efficienza e incidono, comunque, sulle aspettative e sugli interessi dei soggetti idonei (…) Il dovere di motivazione dell’atto di indizione del concorso, pertanto, rileva in una duplice direzione: – evidenzia l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta; – indica l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci (…). Ne deriva, quindi, che sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”.

   Pertanto,  in tema di assunzione alle dipendenze delle PP.AA., ferma restando, la natura discrezionale delle scelte organizzative dell’Amministrazione, va ribadito il principio secondo cui, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria.

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