Limiti sulla valutazione dell’Amministrazione in merito all’interesse culturale di un bene (Consiglio di Stato sez. VI – 06/08/2024, n. 7001)

La valutazione dell’interesse culturale di un bene comporta un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché richiede l’applicazione di conoscenze tecniche specialistiche in settori scientifici come storia, arte e architettura, che presentano margini significativi di opinabilità. L’apprezzamento svolto dall’Amministrazione incaricata della tutela, in conformità al principio di cui all’art. 9 Cost., è soggetto a sindacato giudiziale solo per verificare…

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La valutazione dell’interesse culturale di un bene comporta un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché richiede l’applicazione di conoscenze tecniche specialistiche in settori scientifici come storia, arte e architettura, che presentano margini significativi di opinabilità. L’apprezzamento svolto dall’Amministrazione incaricata della tutela, in conformità al principio di cui all’art. 9 Cost., è soggetto a sindacato giudiziale solo per verificare la logicità, coerenza e completezza della valutazione. Tuttavia, il giudice amministrativo può solamente censurare le valutazioni che eccedono i limiti della opinabilità scientifica, senza sostituire il giudizio dell’Amministrazione con il proprio, ugualmente opinabile. Pertanto, la valutazione concernente l’interesse culturale rilevante, che giustifica di un vincolo, è un’esclusiva prerogativa dell’Amministrazione responsabile del relativo vincolo e può essere oggetto di sindacato giudiziale solo per evidenti incoerenze e illogicità che mettano in dubbio la validità della valutazione discrezionale tecnica.

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