Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5343 del 3 luglio 2026, chiarisce che, nel rito speciale sull’accesso ai documenti di gara, il termine di dieci giorni per impugnare l’oscuramento delle offerte altrui non decorre, per l’aggiudicatario, dalla comunicazione dell’aggiudicazione. L’interesse a contestare l’omissatura sorge infatti con la notifica del ricorso principale, che costituisce il dies a quo per l’impugnazione incidentale ai sensi dell’art. 42 c.p.a., escludendo l’onere di ricorsi preventivi in assenza di una lesione attuale.
