Con delibera n. 219 del 10 giugno 2026, Anac ha chiarito che le convenzioni tra pubbliche amministrazioni non possono essere utilizzate per aggirare l’applicazione del Codice dei contratti pubblici. L’Autorità ha rilevato che gli accordi esaminati configurano, nella sostanza, appalti di servizi e non autentiche forme di cooperazione istituzionale, in assenza di un interesse comune, di una partecipazione effettiva di tutte le amministrazioni coinvolte e del requisito della gratuità. Raccomandato all’Agenzia regionale di adeguare i futuri rapporti convenzionali ai principi del Codice.
