di G. La Verde
Con l’entrata in vigore del Decreto attuativo n. 132/2024 dal 1° ottobre 2024, la Patente a Crediti diventa una realtà per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili. Questo strumento, previsto dal D.Lgs. 81/08 e recentemente modificato dal Decreto PNRR 4, introduce una nuova metodologia di valutazione per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tuttavia, come spesso accade con novità di questo tipo, la Patente a Crediti sta già suscitando dibattiti accesi su due fronti contrapposti: da un lato chi la vede come un incentivo per le imprese virtuose, dall’altro chi la considera un’ulteriore complicazione burocratica.
Andiamo per gradi.
Cos’è la Patente a Crediti?
La Patente a crediti altro non è che un documento digitale che colora il livello di sicurezza delle imprese o dei lavoratori autonomi, come dipinti dall’art. 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/08, che operano nei cantieri.
Chi deve richiederla?
La domanda per ottenerne il rilascio va presentata alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro Competente, a cui vanno allegati una serie di documenti (tra i quali si menzionano l’iscrizione alla C.C.I.A.A., il DURC, il DURF, il DVR ecc.). I soggetti sui quali grava tale obbligo sono quelli scanditi dall’art. 89, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/08. Sono esonerati dal possesso della patente a crediti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
La patente attribuisce un punteggio iniziale di 30 crediti (incrementabile fino a un massimo di 100 crediti), mettendo in condizione le imprese e i lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, purché abbiano almeno 15 crediti.
Le informazioni relative a ciascuna patente confluiscono all’interno di un’apposita sezione del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Portale, relativamente ad ogni patente, riporta tutta una serie di informazioni (i dati anagrafici del soggetto richiedente, i dati identificativi del titolare, il punteggio attribuito al momento del rilascio, la data di rilascio e il relativo numero identificativo, eventuali provvedimenti di sospensione ex art. 27, co. 8, D.Lgs. 81/08, eventuali provvedimenti definitivi che fanno scattare la decurtazione dei crediti ex art. 27, co. 6, D.Lgs. 81/08).
Il punteggio della patente può essere oggetto di decurtazioni laddove vengano poste in essere violazioni delle norme in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Al bisogno, il Decreto attuativo reca un’apposita tabella in cui è analiticamente indicato il numero dei crediti che vengono detratti per ogni tipologia di violazione (es. in caso di omessa valutazione del rischio biologico e chimico verranno detratti 3 crediti; nell’ipotesi di omessa predisposizione del DVR saranno decurtati 5 crediti).
Sanzioni, sospensioni e revoche
In caso di dichiarazioni mendaci in ordine alla sussistenza di uno o più requisiti la patente è oggetto di revoca, da parte della Direzione Interregionale oppure dalla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro. L’adozione del provvedimento di revoca presuppone un’attenta analisi in ordine alla gravità dei fatti, e, deve in ogni caso seguire ad un confronto con il soggetto titolare della patente. Decorsi 12 mesi dall’adozione del provvedimento di revoca, il soggetto interessato può presentare domanda per ottenere il rilascio di una nuova patente.
Inoltre, la patente può essere oggetto di un provvedimento di sospensione dall’ispettorato del lavoro territorialmente competente. A tal proposito occorre distinguere tra casi di sospensione obbligatoria e sospensione facoltativa: i primi si hanno in conseguenza di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori, e condizione che l’evento danno sia imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente almeno a titolo di colpa grave. La sospensione, invece, è facoltativa laddove si verificano infortuni che determinano inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave. La durata del provvedimento di sospensione, che non può mai eccedere i 12 mesi, varia a seconda della gravità della violazione, tenuto conto degli elementi della fattispecie concretamente verificatasi.
Il dibattito
La patente a crediti, almeno nelle intenzioni del Legislatore, nasce, per un verso, allo scopo di responsabilizzare le imprese e di adottare in tema di sicurezza sul lavoro un approccio più rigoroso; per altro verso, l’intento è quello di strutturare un sistema atto a selezionare e a incentivare i soggetti più virtuosi.
Tale fattispecie, che si colora quale vero e proprio “permesso di lavoro”, presenta diverse criticità. Innanzitutto, non si comprende il motivo per il quale sia stato previsto l’esonero per le imprese munite di SOA, traducendosi ciò in una evidente discriminazione sotto il profilo della concorrenza.
Rafforzare la tutela nei luoghi di lavoro, specialmente nei cantieri, deve costituire un obiettivo primario, ma,tale strumento, già da un punto di vista formale, più che costituire un potenziamento in punto di sicurezza, sembra con tutta evidenza atteggiarsi a strumento di eccesso di burocrazia (si pensi alla previsione dell’obbligo del Durf, documento che non viene rilasciato in tempi relativamente brevi), comportante più costi e un serio rischio di esclusione dagli appalti per quelle piccole realtà che non riusciranno ad adeguarsi ai nuovi requisiti.
Tutto ciò senza contare le pericolose aporie che potrebbero ingenerarsi in chiave sistemica e procedimentale in punto di partecipazione agli appalti pubblici. La mancanza della patente a crediti, a rigore, determinerebbe il divieto di assunzione dell’appalto, ma ciò concerne già la fase della partecipazione alla gara ovvero solo il momento successivo della stipula del contratto? E ancora, la Stazione Appaltante, già a monte, deve rimodulare la documentazione di gara, scandendo, ad esempio, il requisito nella Domanda di Partecipazione e/o nel DGUE oppure, è sufficiente che, a valle, prefiguri una clausola che ne preveda e ne assicuri il rispetto, da parte dell’Aggiudicatario, nel Contratto di Appalto?
Inoltre, si potrebbero fare proprie le parole di alcuni Sindacati, i quali hanno provocatoriamente osservato “È mai possibile che una vita valga 20 crediti, che si possa operare con 15 e se ne possano recuperare 5 con un corso di formazione?” Si tratterebbe, a ben vedere, di un criterio, se letto sotto questo profilo, del tutto inaccettabile.
Alla luce di quanto sopra, non è chiaro se la patente a crediti si collochi più nella cornice di uno strumento virtuoso, ovvero, se, all’ opposto, vada scolpita quale sintomo di un eccesso di burocrazia. Solo il tempo lo dirà.
Si segnalano, sul punto, le attività di committenza e/o di supporto che Asmel Consortile rende a favore degli Enti aderenti alla propria Rete. Tra queste: la redazione dei documenti di gara, il supporto al RUP sia nella fase pre-gara che in quella post-gara e, più in generale il supporto tecnico, legale ed amministrativo nella fase di preparazione della procedura di affidamento.
