Il partecipante al pubblico concorso risultante idoneo (non vincitore) in graduatoria non vanta un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria.
Lo scorrimento rimane una scelta discrezionale dell’amministrazione e neppure l’indizione di nuovi concorsi surroga la volontà di coprire i nuovi posti resisi vacanti mediante l’utilizzo della graduatoria.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 16 ottobre 2024,n. 26824, ricordando altresì che la costante giurisprudenza riconosce al concorrente idoneo, non vincitore, il diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione abbia manifestato l’intenzione di avvalersi dello scorrimento; decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all’espletamento di tutte le fase di una procedura concorsuale, mentre è da escludere che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a tempo determinato.
