La scelta della Pubblica Amministrazione di non aggiudicare un appalto.

     La recente sentenza del Tribunale Amministrativo della Lombardia – Brescia, Sez. I del 19 dicembre 2024, n. 1009 riguarda i presupposti che devono necessariamente sussistere affinché la P.A. possa, legittimamente, operare la scelta di non aggiudicare un appalto.     Come è noto, l’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023, prevede che “Le stazioni appaltanti possono…

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     La recente sentenza del Tribunale Amministrativo della Lombardia – Brescia, Sez. I del 19 dicembre 2024, n. 1009 riguarda i presupposti che devono necessariamente sussistere affinché la P.A. possa, legittimamente, operare la scelta di non aggiudicare un appalto.

    Come è noto, l’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023, prevede che “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte”

     Sono dunque tre i presupposti per non procedere all’aggiudicazione: che la facoltà sia prevista nel bando; che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; che la facoltà sia esercitata entro trenta giorni dalle valutazioni delle offerte.

     La suindicata sentenza del Tar Lombardia n. 1009/2024 dichiara legittima la scelta della stazione appaltante di non aggiudicare un appalto di forniture, nel caso in cui: 

    a) la possibilità di operare tale scelta sia espressamente prevista dal bando;    

    b) l’offerta, nel caso sia unica, sia stata ritenuta dalla P.A. inadeguata, non idonea e non confacente alle esigenze aziendali dell’Ente appaltante, presentando numerose carenze tecniche, ritenute per tali dalla commissione giudicatrice, non sanabili con il soccorso istruttorio;

   c) le critiche mosse avverso la valutazione di inadeguatezza della commissione giudicatrice (c.d. discrezionalità tecnica), non siano fondate sulla indicazioni di errori di fatto, difetti di istruttoria, illogicità o irragionevolezza, ma semplicemente facendo riferimento alla valutazione di un tecnico di parte, avente esito opposto a quella compiuta dalla commissione; 

   d) la comunicazione della suindicata scelta sia stata effettuata dalla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni dalla valutazione della medesima offerta; in tal caso, devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti contemplati dall’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023, per effettuare, legittimamente, la scelta di non aggiudicare la fornitura.

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