Il recente comunicato del Ministero delle Infrastrutture (MIT) del 13 gennaio 2025, mette in evidenza come il correttivo appalti abbia introdotto numerose norme che vanno a favorire le micro piccole e medie imprese (MPMI)
Tuttavia, come evidenziato nel presente contributo, non tutte le disposizioni introdotte nel codice dei contratti si muovono in tale direzione.
Quali sono le MPMI
Primo aspetto da chiarire è quali sono le MPMI. A tal fine, è necessario operare le necessarie distinzioni.
Le piccole e medie imprese sono quelle definite dall’art. 1, co. 1, lett. o dell’allegato I.1 al codice dei contratti, il quale dispone che sono: “micro, piccole e medie imprese, le imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003”.
Nella sostanza, la normativa distingue tre categorie di imprese: la micro, la piccola e la media impresa:
La Micro impresa è costituita da imprese che:
- hanno meno di 10 occupati;
- hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
La Piccola impresa è costituita da imprese che:
- hanno meno di 50 occupati;
- hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
La Media impresa è costituita da imprese che:
- hanno meno di 250 occupati;
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Il comunicato del MIT del 13 gennaio 2023
Veniamo ora al comunicato del MIT. Il Ministero rammenta che tra le novità più significative volte a favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese nelle procedure di affidamenti pubblici, sono rinvenibili le seguenti misure:
– in materia di subappalto, viene previsto che nei medesimi contratti si debba stabilire una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, in favore delle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie, da motivare nella delibera a contrarre. Inoltre, è stata prevista l’obbligatorietà dell’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, ciò anche al fine di tutelare, in particolar modo, le micro, piccole e medie imprese che risultano maggiormente coinvolte dai subaffidamenti;
– in materia di contratti riservati, si prevede che, per gli affidamenti sottosoglia europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento (ovvero la sola esecuzione) a piccole e medie imprese;
– in materia di suddivisione in lotti, si prevede la possibilità di aggiudicare “lotti quantitativi” anche in assenza del requisito di “autonomia funzionale” del lotto stesso che, di fatto, limitava l’utilizzo di tale modalità di affidamento. Ciò, al fine di dare concreta attuazione alla ratio dell’istituzione della suddivisione in lotti che è volta a garantire una maggiore partecipazione alle procedure di gara delle MPMI;
– in materia di accordo di collaborazione, si prevede espressamente che tra gli obiettivi collaterali dell’accordo, volti al conseguimento di premialità, possa essere ricompresa la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento delle prestazioni.
Inoltre, il correttivo apporta modifiche che, trasversalmente, incidono positivamente sulla valorizzazione delle MPMI.
Non è oro tutto quel che luccica
In realtà il disegno del decreto non è sempre coerente con la tutela delle micro, piccole e medie imprese.
Un esempio per tutti lo rinveniamo nella abrogazione del subappalto qualificante. Più precisamente, il subappalto necessario o qualificante costituiva espressione del principio di concorrenza, in quanto perseguiva l’obiettivo di estendere e favorire la partecipazione delle imprese di minori dimensioni alle gare, consentendo loro di presentare offerte anche in relazione a categorie di opere per le quali non erano autonomamente qualificate.
Era una disciplina che avvantaggiava le MPMI e che permetteva alle stesse di qualificarsi attraverso le imprese alle quali assegnavano il subappalto.
La normativa era contenuta nell’art. 12 del d.l. n. 47/2014 e il correttivo doveva abrogare la disposizione per ridefinirne la disciplina.
Tuttavia, ciò non è avvenuto, poichè la norma è stata abrogata senza alcuna sostituzione. Infatti, nell’art. 226 del codice è stato innestato dal correttivo il seguente comma 3 bis: “3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80”. Nulla di più.
Questo rende evidente come le scelte del legislatore del correttivo non sono del tutto coerenti con le finalità di tutela delle realtà più piccole.
Si auspica, pertanto, un intervento riformatore che ripristini, per questi casi, la tutela sottratta alle MPMI.
