Appalti, il contratto “ponte” salva dal frazionamento illecito della commessa

La gestione delle procedure d’appalto deve essere sempre oggetto di attento monitoraggio da parte del RUP, al fine di evitare di incorrere nel frazionamento della commessa, in aperta violazione delle regole imposte dal codice dei contratti pubblici. L’art. 14, al comma 6, puntualizza che “Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme…

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La gestione delle procedure d’appalto deve essere sempre oggetto di attento monitoraggio da parte del RUP, al fine di evitare di incorrere nel frazionamento della commessa, in aperta violazione delle regole imposte dal codice dei contratti pubblici.

L’art. 14, al comma 6, puntualizza che “Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

Tuttavia una stazione appaltante che abbia disposto un affidamento di breve durata in attesa dell’espletamento della gara necessaria per affidare l’appalto, non incorre nella violazione dell’obbligo di non frazionare la commessa, se abbia anche già attivato le relative procedure.

Lo ha chiarito il T.A.R. Sicilia nella sentenza n. 146/2025.

Il caso occorso

Nel caso sottoposto all’esame dei giudici una Stazione Appaltante aveva aggiudicato l’appalto del servizio di vigilanza armata per la propria sede.

Due operatori economici agivano avverso il provvedimento di aggiudicazione. Le ditte avevano esposto di essere operatori del settore e uno di essi aveva svolto il suddetto appalto in precedenza.

Tra le violazioni asseritamente commesse dalla Stazione Appaltante, secondo le ricorrenti, vi sarebbe stato il frazionamento dell’appalto in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, avendo l’Ente artificiosamente frazionato la durata dell’appalto, riducendone la durata a soli sei mesi onde rientrare nel limite di legge (140.000 euro) per procedere all’affidamento diretto del servizio in questione che, in precedenza, era stato invece affidato con cadenza triennale.

La Stazione Appaltante giustificava la propria decisione con la necessità di fare ricorso all’affidamento diretto ed alla conseguente stipula di un contratto-ponte per il periodo strettamente necessario al completamento dell’iter procedurale della nuova gara di importo superiore alla soglia comunitaria, essendo stato programmato l’affidamento del servizio mediante un accordo-quadro quadriennale, e concretamente di aver avviata la predisposizione degli atti di gara per l’espletamento della nuova selezione pubblica.

La decisione del Collegio

I giudici hanno evidenziato che, a sostegno del denunziato frazionamento dell’appalto, la ricorrente non aveva sottoposto all’attenzione del Collegio alcun concreto elemento probatorio.

Per altro verso il Collegio ha evidenziato, altresì, che la determina a contrarre recava una sintetica, ma congrua, individuazione delle ragioni sottese al temporaneo affidamento del servizio alla controinteressata, e che dalla documentazione in atti emergeva come in effetti la Stazione appaltante avesse avviato la nuova procedura di gara, mentre d’altro canto non risultava, né parte ricorrente aveva dedotto alcunché sul punto, che il budget dedicato al successivo affidamento fosse stato in qualche modo decurtato per consentire il contestato affidamento diretto.

Nella sostanza, i giudici non hanno rilevato alcuna violazione del divieto di frazionamento e in conclusione i ricorsi sono stati respinti.

Considerazioni generali e conclusive

Quando una stazione appaltante fraziona un’unica prestazione in molteplici distinti affidamenti, viene certamente attuato un artificioso frazionamento dell’appalto, non ammesso dalla legge.

La finalità perseguita è quella di aggirare la normativa e quindi gli adempimenti che la legge impone per gli appalti che raggiungono determinate soglie.

Se non viene data a questa decisione alcuna motivazione o fornito alcun chiarimento, né su base oggettiva né temporale, s’incorre in violazione del codice degli appalti.

Il caso sopra esaminato si è concluso favorevolmente per la Stazione Appaltante.

Tuttavia, è bene non “abbassare mai la guardia”; il rischio di frazionamento dell’appalto (a volte anche involontario) è sempre incombente.

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