Domanda di partecipazione online al pubblico concorso e soccorso istruttorio

          Il Consiglio di Stato, sezione VII, nella sentenza 23 gennaio 2025, n. 498, in riforma della pronuncia di primo grado, ha stabilito che l’amministrazione non può escludere automaticamente dalla procedura di concorso il candidato che abbia correttamente inserito nel form online la propria domanda di partecipazione caricando i documenti prescritti (e ottenendo riscontro dell’acquisizione da parte…

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          Il Consiglio di Stato, sezione VII, nella sentenza 23 gennaio 2025, n. 498, in riforma della pronuncia di primo grado, ha stabilito che l’amministrazione non può escludere automaticamente dalla procedura di concorso il candidato che abbia correttamente inserito nel form online la propria domanda di partecipazione caricando i documenti prescritti (e ottenendo riscontro dell’acquisizione da parte del sistema), perché non ha stampato alcuni documenti da sottoscrivere in forma autografa, come prescritto dal bando, documenti che sarebbero dovuti essere scansionati e ricaricati nel sistema.
        Non essendovi dubbio sull’identità del presentatore e sulla avvenuta ricezione telematica della domanda, l’ente deve provvedere, mediante soccorso istruttorio, a consentire l’integrazione (come richiesta dalla lex specialis) al concorrente.

         L’appellante ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza n. 22081/2024 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione/Prima) ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della graduatoria definitiva della procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio per la copertura di dodici posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa, nella parte in cui ha sanzionato con la non ammissione alla procedura la mancata allegazione della copia scansionata della domanda di partecipazione , ovvero non ne ha previsto la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio.

        La ragione della mancata ammissione si è incentrata sul fatto che la candidata, all’atto di formalizzare mediante procedura on line la propria domanda di partecipazione, effettuava l’upload in procedura del proprio documento d’identità, ma non provvedeva poi a stampare, firmare e caricare il documento con la domanda di partecipazione, come invece previsto dall’art.3, comma 3 del medesimo bando.

      Il ricorso ha lamentato la violazione dei principi del soccorso istruttorio, del buon andamento e dell’efficacia dell’azione amministrativa, oltre alla lesione dell’affidamento incolpevole.

      L’appellante ha riproposto tutte le originarie censure, articolandole come ragioni di critica specifica avverso la sentenza impugnata, così in buona sostanza devolvendo alla odierna cognizione tutta l’originaria materia del contendere.

      Il Consiglio di Stato ha ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai recenti pronunciamenti resi dalla Sezione in casi analoghi (v. le ordinanze cautelari n. 2906/2024 e n. 4155/2024), che vanno richiamati per il loro valore di precedente specifico e conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

      In particolare, in detti pronunciamenti si è rilevato che “per consolidato orientamento giurisprudenziale l’eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza e, nel caso di specie, tale condizione appare qui prima facie soddisfatta alla luce degli elementi compiutamente allegati e comprovati nel ricorso, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione; per altro verso, l’impugnata clausola del bando di concorso laddove prevede che le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate non sarebbe proporzionata reinterpretata nel senso che la carenza in questione comporta l’automatica esclusione dal concorso senza mai consentire il soccorso istruttorio, esponendosi alle censure di illegittimità sollevate dall’appellante”.

     Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i suddetti principi si applichino anche al caso all’esame, atteso che la candidata ha compilato il forum online e ha effettuato l’upload del documento d’identità, omettendo solamente la fase della stampa, dell’apposizione della firma autografa, della scansione e successivo caricamento del documento; l’Amministrazione ricevente non ha mai contestato o messo altrimenti in dubbio la riferibilità alla candidata della domanda trasmessa in via telematica attraverso la procedura guidata prevista dall’apposita piattaforma, alla quale la candidata medesima ha del resto avuto accesso mediante le credenziali ricevute all’atto della registrazione, che risulta quindi regolarmente acquisita; il sistema informatico ha difatti confermato la correttezza della procedura seguita mediante visualizzazione dello stato della domanda come «definita»; non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell’allegato alla totale assenza della domanda.

      In definitiva, alla luce delle suindicate considerazioni, l’appello è stato accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, è stato accolto il ricorso di primo grado e, di conseguenza: 

  a) va annullata la graduatoria definitiva impugnata nella parte in cui non reca la ammissione del nominativo della ricorrente; 

 b) va annullato il bando sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio.

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