Nel pregevole approfondimento “Il cortocircuito logico-giuridico del nuovo procedimento (e del nuovo rito) sull’accesso
T.A.R. Lazio, III, 11 febbraio 2025, n. 3002“, pubblicato sul portale giurisprudenzappalti.it l’11.2.2025, Elvis Cavalleri dopo aver notato le lacune e disfunzioni della disciplina dell’articolo 35 del codice dei contratti ipotizza come rimedio la sua abrogazione.
A ben vedere, in effetti pare che non vi siano se non tre soluzioni. La prima è quella suggerita da Elvis Cavalleri: abolire le previsioni dell’articolo 35 del d.lgs 36/2023, con la conseguente applicazione delle sole disposizioni della legge 241/1990, nota fonte, però, di contenziosi continui. Il rimedio al cortocircuito giuridico non sarebbe efficientissimo.
La seconda è drastica: modificare la norma in modo da affermare che l’operatore economico, una volta deciso a partecipare ad una gara, rinunci alla protezione di qualsiasi segreto commerciale.
La terza soluzione è altrettanto drastica: rimettere integralmente ed in modo insindacabile all’operatore economico la valutazione su quali parti della documentazione oscurare per chiunque.
C’è, comunque, da riconoscere che ogni scelta normativa a metà del guado, come quella adottata mediante l’articolo 35, produce solo ed esclusivamente mille sfaccettature, così da risolvere in mille modi diversi situazioni analoghe o perfino identiche, a seconda della sensibilità dei collegi giudicanti e, ovviamente, della conduzione delle vertenze.
