La recente sentenza 7 febbraio 2025 n. 259 del Tar Calabria- Catanzaro, Sez. II, riguarda l’interpretazione della disciplina del codice dei contratti che impone, ex art. 93, d. lgs. n. 36 del 2023, di scegliere i commissari tra soggetti esperti “nello specifico settore” cui afferisce l’oggetto del contratto.
Il predetto articolo 93 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede al comma 3 che “La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione”.
La suindicata sentenza del Tar Calabria afferma che la valutazione sulla competenza professionale dei singoli componenti il seggio di una gara pubblica per l’affidamento di un appalto, è volta ad apprezzare che la Commissione nominata per l’espletamento della procedura concorrenziale sia, nel suo complesso, munita di adeguate e specifiche competenze, idonee alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche.
La competenza della Commissione di una gara di appalto va valutata nel suo complesso e non riguardo ai singoli componenti considerati.
In merito, ha ricordato la suindicata sentenza , che la giurisprudenza ha, altresì, precisato, in relazione al previgente art. 77 del d.lgs. 50 del 2016, che tale disposizione non impone una perfetta e rigida corrispondenza tra competenze dei membri della Commissione, anche cumulativamente considerate, e i diversi ambiti materiali che concorrono all’integrazione del complessivo oggetto del contratto (. Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2023, n. 1898).
Inoltre, la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 11 settembre 2019, n. 6135).
E’ stato osservato che, alla luce dei riportati principi, non può dubitarsi che, nel caso di specie, le professionalità prescelte soddisfino ampiamente il tenore delle aspettative e delle incombenze connesse alla valutazione delle offerte della gara in esame, che riguarda sia la gestione tecnica degli apparati informatici e multimediali utilizzati per la somministrazione della didattica agli studenti sia la gestione amministrativa delle prenotazioni e del calendario didattico.
L’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (art. 93 del d.lgs. n. 36/2023) deve essere intesa in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione, alle quali quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere.
