La base d’asta fissata dalla P.A. appaltante non è derogabile

   La recente sentenza del 20 febbraio 2025, n. 115 del TAR Marche, Sez. I riguarda la sindacabilità o meno, da parte del Giudice Amministrativo, nel settore degli appalti pubblici, delle valutazioni tecniche effettuate dalla stazione appaltante, come quelle che riguardano la determinazione dell’importo a base d’asta e sulla derogabilità o meno di tale importo.    Nel settore degli appalti…

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   La recente sentenza del 20 febbraio 2025, n. 115 del TAR Marche, Sez. I riguarda la sindacabilità o meno, da parte del Giudice Amministrativo, nel settore degli appalti pubblici, delle valutazioni tecniche effettuate dalla stazione appaltante, come quelle che riguardano la determinazione dell’importo a base d’asta e sulla derogabilità o meno di tale importo.

   Nel settore degli appalti pubblici, le valutazioni tecniche, come quelle che riguardano la determinazione della base d’asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, che non può dedursi dalla presentazione di conteggi e simulazioni, unilateralmente predisposti dalla parte, che non evidenziano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza .

   Anche se l’Amministrazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella determinazione della base d’asta, quest’ultima deve essere credibile, non basata su stime irrealistiche e disancorate dai reali valori di mercato, non deve ignorare listini e prezziari, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza, e, con particolare riguardo al costo del lavoro, il valore economico deve essere adeguato e sufficiente.

   Nel settore degli appalti pubblici, le valutazioni tecniche, come quelle che riguardano la determinazione della base d’asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti. 

   Per tale ragione, è richiesta una prova particolarmente rigorosa circa gli elementi di difficoltà, lacunosità, genericità o irragionevolezza del bando.

   Va, pertanto, verificato, innanzitutto, ai fini della stessa ammissibilità del ricorso, che la base d’asta abbia impedito con certezza a tutti i potenziali concorrenti la partecipazione alla gara e, quindi, in modo oggettivo ed inequivocabile, abbia precluso la presentazione di offerte alle condizioni indicate dal bando.

   Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale l’offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante. Analogamente, può affermarsi che non è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della quale la base d’asta debba considerarsi palesemente incongrua e irragionevole (nella specie la gara era stata aggiudicata con un ribasso pari allo 0,66).

    La suindicata sentenza del TAR Marche n.115/2025 ha ritenuto legittima la esclusione di un operatore economico da una gara di appalto di servizi, per anomalia dell’offerta, nel caso in cui:

    a) il concorrente, sulla base di dati forniti nelle FAQ e di proprie autonome rielaborazioni e previsioni circa l’andamento del gettito e delle riscossioni nel mercato di riferimento, ha formulato la propria offerta ritenendo che i ricavi da porre a base di gara fossero molti di più dei quattro milioni di euro indicati nella lex specialis, nel disciplinare e nel capitolato di oneri e che, invece, dovessero quantificarsi in oltre sette milioni di euro;

    b) il capitolato di oneri, di contro, indichi chiaramente che la base d’asta di quattro milioni di euro è, nella specie, espressamente “il valore massimo dell’Accordo quadro”. L’incrementabilità ad libitum della base d’asta, nel caso di specie, avrebbe, peraltro, quale effetto, quello di demandare (a posteriori) ai concorrenti la qualificazione di rilevanza europea di una gara, con riflessi sulla disciplina applicabile e sugli oneri della stazione appaltante.

    Il fatto che nei documenti di una gara di appalto di servizi si dica che la base di quattro milioni di euro è una stima, non significa che essa possa considerarsi tamquam non esset, bensì solo che la stazione appaltante non è vincolata a riconoscere tale ricavo all’operatore economico selezionato, poiché i ricavi effettivi (variabile dipendente) saranno funzione di due variabili indipendenti: il tasso di adesione all’accordo quadro da parte dei comuni (a sua volta dipendente dalla decisione di esternalizzare la gestione dei tributi locali, anziché gestirli in economia) e la quantità/tipologia di tributi/o esternalizzati/o. 

   D’altra parte se ad ogni operatore economico fosse permesso di determinare autonomamente la base d’asta, non si avrebbe più una competizione concorrenziale confrontabile, poiché, modificando la base di calcolo, ognuno potrebbe offrire un ribasso diverso e non confrontabile.

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