| articolo 67, comma 5, lettera b), del Ccnl 21.5.2018 | articolo 79, comma 3, preintesa Ccnl del 5.8.2.022 |
| gli enti possono destinare apposite risorse “per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale” | Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: “risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all’art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018” |
Quando sarà in vigore il nuovo Ccnl gli aumenti discrezionali alla parte variabile del fondo della contrattazione decentrata non saranno legati esclusivamente al finanziamento del risultato. Aumenta la discrezionalità degli enti, ricordando comunque la necessità di rispettare la capacità di spesa dei bilanci ed il tetto complessivo alla spesa di personale, fissato dai commi 557-quater e 562 della legge 266/2006.
In particolare, le scelte organizzative e retributive riguarderanno le assunzioni a tempo determinato, in armonia con le indicazioni contenute nell’articolo 33 del d.l. 34/2019,ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
In merito, il Mef, col parere 12454 del 15.1.2021 aveva sostenuto la tesi secondo la quale “il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell’adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato”. Ma, si tratta di un’interpretazione contrastante col dettato normativo, finalizzato ad accrescere il trattamento accessorio al crescere del numero dei dipendenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. Il nuovo Ccnl vi porrà rimedio, consentendo l’incremento, in base al valore medio pro-capite, della parte variabile, per la durata limitata del rapporto di lavoro. Man mano che i contratti scadranno, le risorse variabili andranno adeguate, come connaturato alla loro natura.
