L’annotazione sul casellario dell’ANAC deve fondarsi su elementi di effettiva utilità e non può, dunque, riferirsi alla sola entità della penale irrogata all’operatore economico.
L’aspetto è stato oggetto di approfondimento e precisazioni da parte del T.A.R. Lazio, sez. I-quater n. 5145 del 11 marzo 2025.
Il caso dibattuto
Nel caso sottoposto al Collegio un operatore economico aveva impugnato il provvedimento ANAC di annotazione sul Casellario Informatico dei Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, a conclusione del procedimento di applicazione di penali superiori all’1% del valore contrattuale, relativamente all’affidamento del servizio di recapito della corrispondenza.
Nel corso dello svolgimento dell’appalto, la Stazione Appaltante aveva segnalato all’ANAC l’intervenuta applicazione di una penale da ritardo pari ad € 10.493,18. In seguito alla segnalazione, l’ANAC aveva comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento per l’annotazione e, eseguita l’istruttoria, la decisione di annotare la notizia nell’Area B del Casellario Informatico.
Avverso la suddetta decisione la ricorrente aveva proposto impugnazione, deducendo che l’ANAC avrebbe errato nel ritenere che l’applicazione delle penali oggetto della segnalazione fosse valutabile alla stregua di una risoluzione contrattuale, trattandosi di una fattispecie rimessa all’autonomia contrattuale e non implicando la sussistenza di un grave inadempimento.
Tale circostanza sarebbe stata confermata dal fatto che, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, sono venute meno le Linee Guida ANAC n. 6 (che accompagnavano il d. lgs. 50/2016) ivi compresa la previsione dell’obbligo di segnalare all’Autorità “i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto”, mentre il nuovo Codice dei contratti pubblici non demanda più all’ANAC l’individuazione delle fattispecie equipollenti alla risoluzione per inadempimento e alla condanna al risarcimento del danno da annotare, come dimostrato anche con il nuovo Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023.
In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, l’ANAC, nella sua decisione, non avrebbe minimamente tenuto conto degli apporti dell’istruttoria nel corso del procedimento e non aveva motivato, alla luce delle deduzioni della ricorrente, riguardo all’utilità della notizia da annotare, venendo in contrasto con l’orientamento sul punto, evidenziando come la stessa stazione appaltante avesse rilasciato un’attestazione della regolarità dell’esecuzione e della conformità delle prestazioni rese.
Le valutazioni del Collegio
Il Collegio ha ritenuto che i primi due motivi di ricorso – che potevano essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione – erano fondati nella parte in cui lamentavano che l’ANAC non avesse adeguatamente considerato una serie di circostanze che non consentivano di ritenere sussistente una concreta utilità della notizia annotata per le valutazioni proprie delle stazioni appaltanti.
La giurisprudenza amministrativa
La giurisprudenza amministrativa, riguardo al corretto esercizio del potere di annotazione, ha chiarito che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dalla annotazione.
In proposito è stato chiarito che “in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come «atto dovuto», le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)” e che “la mera valenza di «pubblicità notizia» delle circostanze annotate come «utili» e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (Tar Lazio, I, 11 giugno 2019 n. 7595)” (cfr. Tar Lazio, sez. I, 7 aprile 2021, n. 4107).
In tale contesto è stato ulteriormente sottolineato come l’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, è tenuta “a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione” (si veda Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1318).
Conclusioni
I giudici si sono soffermati sulla non doverosità dell’annotazione, escludendo la legittimità dell’annotazione quando la vicenda sottesa all’applicazione della penale non sia comunque connotata da una gravità sufficiente a ritenere che le stazioni appaltanti possano trarre, dalla stessa, elementi utili per la valutazione di affidabilità dell’operatore economico.
In altri termini, non può ancorarsi l’utilità della notizia al solo valore percentuale della penale applicata; qualora si ragionasse in questi termini, infatti, si dovrebbe ritenere sussistente un generale dovere dell’Autorità di annotare sempre le penali di un certo valore, prescindendo da ogni valutazione circa l’utilità in concreto della notizia annotata.
