L’indennità di turno può essere finanziata anche in parte dalle risorse variabili connesse ai proventi del codice della strada, a condizione che si tratti di un metodo organizzativo riferito ad un progetto finalizzato al potenziamento e al miglioramento della sicurezza urbana e stradale.
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, con deliberazione 2 aprile 2025, n. 56/2025/PAR contribuisce a chiarire l’utilizzo delle risorse della contrattazione decentrata.
L’indennità di turno connessa all’organizzazione del servizio per turni fissi e ricorrenti, quindi “ordinaria”, deve essere finanziata solo dalla parte stabile del fondo.
I proventi da sanzioni connesse al codice della strada non possono essere una fonte stabile e certa e predeterminata nel suo ammontare.
E’ l’articolo 98 del Ccnl a stabilire le possibili destinazioni di queste entrate e consente, al comma 1, lettera c), di connetterle all’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
Questi obiettivi possono certamente consistere, anche, in turni di servizio ulteriori, diversi e di durata temporanea: è il classico esempio del comune turistico, che generalmente prevede per la polizia locale due turni, uno mattutino e l’altro pomeridiano, ma in piena stagione potenzia il servizio introducendo un terzo turno serale. Questo ulteriore turno, per quanto legato ad una circostanza non imprevedibile, l’incremento della popolazione, del volume di traffico e dell’operatività degli esercizi commerciali derivante dal flusso turistico, non è una gestione “ordinaria”, ma un sistema di fare fronte a necessità operative meritevoli di potenziamento del servizio.
Per questo specifico potenziamento, dunque, si può finanziare con le risorse variabili l’ulteriore turno, purchè compreso in un progetto più ampio di operatività del servizio, che evidenzi i risultati cui l’ente intende giungere.
Ecco perchè l’articolo 80, comma 1, lettera d), del Ccnl 16.11.2022 consente di finanziare col complesso delle risorse, stabili e variabili, l’indennità di turno. Ma, i turni “fissi” e ordinari non possono che trovare il finanziamento nella parte stabili, perchè strettamente connessi all’organizzazione normale dell’ente. I turni disposti per rendere operativi progetti a risultato, sono da finanziare con le risorse variabili. Del resto, l’articolo 79, comma 2, lettera c), del Ccnl 16.11.2022 sul punto è lapidario: sono variabili di anno in anno le “risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL […]”.
