Forse, finalmente si esce fuori dall’ambiguità che da sempre caratterizza il processo interpretativo riguardante l’Irap sugli incentivi tecnici.
Il Mit, col parere 3.4.2025, n. 3358, afferma, apertamente, che:
- l’Irap è un carico fiscale che grava esclusivamente sull’ente pubblico datore di lavoro;
- l’Irap non può trovare copertura nella quota del 2% che finanzia gli incentivi, nè sull’80% riferito specificamente agli incentivi, nè sul rimanente 20% ,
- l’Irap, dunque, è un costo aggiuntivo per l’ente datore di lavoro, da finanziare mediante il bilancio dell’ente e da finanziare nel quadro economico.
Il Mit, così, supera la laconicità ambigua del precedente parere 26.9.2024, n. 2986 e permette il necessario passo in avanti verso la necessaria considerazione dell’Irap come costo da porre esclusivamente a carico dell’ente datore, nonostante gli sbandamenti della giurisprudenza, tanto civile quanto contabile.
E’ dall’epoca della deliberazione 33/2010 della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, che va avanti l’incredibile titubanza interpretativa, tesa a non affermare mai esplicitamente l’inevitabile applicazione pedissequa della legge sull’Irap, che non consente in alcun modo di considerare nemmeno in quota parte tale imposta come gravame sui lavoratori.
Il parere del Mit 3358 potrebbe essere, quindi, la pietra tombale su una questione autoalimentata da quel genere di funzione interpretativa giurisprudenziale, purtroppo molto diffuso, volto piuttosto a “creare” diritto, invece che applicarlo. Vedremo se anche la giurisprudenza si accorgerà che “il re è nudo”, cioè l’Irap è un onere solo datoriale.
