Il Tar Marche (sentenza n. 227/2025) ha annullato la proroga del termine per la presentazione delle offerte disposta dalla S.U.A.M. Marche, in quanto accompagnata dalla diffusione dell’elenco degli operatori che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio, unico requisito per partecipare alla gara. I giudici ricordano che il principio di anonimato dei concorrenti deve essere garantito anche nella fase precedente alla presentazione delle offerte, specie nei casi in cui il sopralluogo coincide con la platea effettiva dei partecipanti.
