Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3154/2025, ha chiarito che il contratto di avvalimento può considerarsi dotato di data certa anche senza PEC o marcatura temporale, se firmato digitalmente o scambiato via mail ordinaria, in assenza di una diversa previsione nella lex specialis. È inoltre ammesso l’avvalimento misto, per requisiti e punteggio. Non è motivo di esclusione l’inserimento del contratto nella busta amministrativa, poiché l’eventuale rischio per il principio di segretezza è superato dal favor partecipationis e può essere gestito con l’oscuramento delle informazioni tecniche.
