Lo ha previsto l’ANAC nel parere di precontenzioso n. 290 del 21 giugno 2022: il soccorso istruttorio per verificare i massimali delle polizze dei progettisti raggruppati è ammesso se le polizze non sono allegate al DGUE (documento di gara unico europeo).
Ai fini dell’accertamento della capacità economica per la fase progettuale, ex art. 83 c.4 del codice degli appalti, è attribuito alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la facoltà di chiedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Secondo l’ANAC, tale adeguatezza deve essere condotta dalla stazione appaltante sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità.
La norma prevede che è sufficiente un impegno della compagnia assicurativa ad adeguare il massimale nel caso in cui l’operatore economico sia aggiudicatario.
