E’ fondamentale riconoscere i gravi indizi che fanno emergere la presenza dell’unicità del centro decisionale.
Sul punto è intervenuta la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 435/2025, con la quale i giudici hanno fornito interessanti spunti di riflessione per effettuare il suddetto riconoscimento.
Il caso analizzato
Nel caso specifico, nell’ambito di una gara per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, erano emersi gravi indizi che portavano a ritenere sussistente un unico centro decisionale tra due imprese concorrenti.
La Stazione Appaltante aveva conseguentemente disposto l’esclusione delle suddette dalla procedura.
Seguiva il ricorso delle imprese escluse.
I gravi indizi riscontrati
Nel caso di specie, l’amministrazione procedente aveva evidenziato una serie di elementi che, complessivamente considerati, portavano a ritenere l’esistenza di un unico centro decisionale, così come delineato dall’art. 95, comma 1, lett. d, del d.lgs. 36/23, tra due concorrenti.
Infatti, la stazione appaltante aveva evidenziato, in primo luogo, che dagli accertamenti effettuati era emerso che le offerte delle ricorrenti provenivano dal medesimo IP pubblico e che, quindi, erano state trasmesse, quanto meno, dalla medesima rete.
La stazione appaltante aveva, poi, evidenziato che in ben tre documenti di una delle concorrenti era stata indicata la P. IVA dell’altra (istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale dei carichi pendenti).
Ulteriori indici della sussistenza di un unico centro decisionale erano, poi, dati dall’intreccio di relazioni lavorative e famigliari intercorrenti tra i legali rappresentati e i vari collaboratori delle due società.
Inoltre, era stato rilevato che le ricorrenti facevano parte del medesimo consorzio, che avrebbe avuto come obiettivo anche quello di indirizzare la condotta delle consorziate per evitare che entrassero in concorrenza tra loro.
La stazione appaltante aveva, poi, evidenziato che dall’analisi delle attività degli ultimi tre anni sarebbe emerso che le ricorrenti avrebbero partecipato a procedure di evidenza pubblica in modo, congiunto, disgiunto o alternato, anche al fine di aggirare il principio di rotazione.
Le due società ricorrenti avevano utilizzato dei modelli DGUE diversi da quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ma analoghi tra loro.
La valutazione svolta dai giudici
Secondo il Collegio era evidente che tale ultimo elemento non era di per sé idoneo a individuare la presenza di un unico centro decisionale, ma era certamente rilevante in una valutazione complessiva e, pertanto, esso ben poteva concorrere alla formazione del convincimento dell’amministrazione procedente.
I giudici non hanno ritenuto che non fosse idoneo, infine, a inficiare la validità del provvedimento di esclusione il fatto che l’amministrazione non avesse aperto le buste contenenti le offerte economiche perché, come visto, il convincimento dell’amministrazione procedente prescindeva dall’esame concreto delle offerte purché ovviamente esso fosse, come nel caso di specie, ragionevole e immune da censure di ordine logico.
Conclusioni
I giudici hanno rammentato che, secondo la giurisprudenza “la sussistenza di una più generica “relazione, anche di fatto” tra due concorrenti è condizione necessaria, ma non anche sufficiente perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate. A tal fine, è necessario che venga fornita adeguata prova circa il fatto che la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale. Al riguardo, ciò che va provato è solo l’unicità del centro decisionale e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte. Ne deriva che, sulla stazione appaltante grava il solo compito di individuare gli indici dell’esistenza di un unico centro decisionale e non anche il compito di provare in concreto l’avvenuta alterazione del gioco concorrenziale, ovvero il compito di indagare le ragioni di convenienza che possono aver indotto l’unitario centro di imputazione ad articolare offerte in parte diverse tra loro” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12 giugno 2023, n. 9987)
Secondo il Collegio, nel caso specifico, i plurimi elementi precedentemente descritti inducevano a ritenere fondata la sussistenza di un unico centro decisionale.
