Una nuova modalità per costituire la garanzia provvisoria è stata introdotta in sede di conversione del D.L. 73/2022, a seguito della Legge 122/2022.
La novità non impatta sulla disciplina riguardante la costituzione della garanzia definitiva, ma solo su quella provvisoria.
Inoltre, resta anche immutata la modalità per costituire la garanzia provvisoria mediante fideiussione.
La novità si concentra sulla eliminazione dell’uso del contante, sostituendolo con il bonifico bancario e più efficienti e sicure modalità garantite da strumenti elettronici.
Ma andiamo per gradi.
Il testo del comma 2 dell’art. 93 del Codice dei contratti, antecedente alla suddetta riforma, era del seguente tenore: 2. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9”
Ora l’art. 29 della Legge di conversione ha rivisitato il testo del comma 2, il quale prevede: “1. All’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La cauzione è costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.”
Anche nella nuova disposizione viene mantenuto intatto il rinvio al comma 9 dell’art. 93 del Codice, il quale prevede che la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, debba provvedere al contestuale svincolo della garanzia provvisoria, e ciò deve avvenire tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia medesima.
La Legge 122/2022 ha introdotto anche una importante modifica in merito all’obbligo posto a carico delle stazioni appaltanti di effettuare la comunicazione all’anagrafe tributaria di tutti gli estremi dei contratti di appalto, somministrazione, e trasporto, non registrati e che sono stati stipulati con scrittura privata.
Nello specifico, la modifica è contenuta nell’art. 17 del D.L: 73/2022, convertito in Legge 29/09/2022 n. 122, che ha semplicemente abrogato l’art. 20, co. 1 del D.P.R. 29/09/1973 il quale disponeva che “Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione”.
