Limiti ai trattamenti economici e inquadramenti nel pubblico impiego.

   Richiamandosi a precedenti orientamenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8134 del 27 marzo 2025, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di pubblico impiego contrattualizzato:     a) trattamenti economici: non è possibile riconoscere trattamenti economici non previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, neppure se più favorevoli per il dipendente (Cassazione 2 dicembre 2019, n.…

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   Richiamandosi a precedenti orientamenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8134 del 27 marzo 2025, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di pubblico impiego contrattualizzato:

    a) trattamenti economici: non è possibile riconoscere trattamenti economici non previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, neppure se più favorevoli per il dipendente (Cassazione 2 dicembre 2019, n. 31387);
    b) inquadramenti professionali: non possono essere effettuati inquadramenti che non trovino corrispondenza nelle previsioni della contrattazione collettiva. È ammessa unicamente un’adattabilità dei profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nei contratti collettivi, alle esigenze organizzative dell’Ente, purché non si alteri la posizione giuridica ed economica prevista dalle norme contrattuali. Il rapporto di lavoro resta infatti disciplinato esclusivamente dalla contrattazione collettiva e dalle norme sul lavoro privato (Cassazione 2 dicembre 2019, n. 31387);
  c) trattamento economico non dovuto: il dipendente non può vantare un diritto quesito alla continuazione di un trattamento economico non previsto dal contratto collettivo, anche se più favorevole. In ambito pubblico, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, è irrilevante che il datore di lavoro abbia erogato tali somme in modo consapevole e volontario (Cassazione 9 maggio 2022, n. 14672).

    Questi principi si riflettono anche sulla liquidazione del Tfr, che, nel pubblico impiego, può essere riconosciuto esclusivamente in relazione alle retribuzioni dovute secondo una piena e corretta applicazione della contrattazione collettiva, anche nei casi disciplinati dall’articolo 2126 del Codice civile.

    Con l’ordinanza n. 8134/2025 la Corte di Cassazione  ha, pertanto, precisato che la P.A. non ha alcuna possibilità di stipulare contratti di lavoro pubblico privatizzato con modalità “atipiche” o  “particolare”, in ragione delle mansioni da svolgere , retribuendoli senza osservanza piena delle regole di cui alla contrattazione collettiva.

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