Non è necessario procedere con l’annullamento del bando nel caso in cui la stazione appaltante abbia sovrastimato la base d’asta. Lo ha precisato il T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 256/2025.
Il caso trattato
Una Stazione appaltante aveva bandito una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di contact center per il centro unico prenotazioni (CUP).
Un concorrente era insorto censurando la sovrastima del corrispettivo contrattuale, tanto sproporzionato da condizionare la formulazione di un’offerta.
Secondo il ricorrente la fallace metodologia impiegata avrebbe generato una consistente, illusoria e distorsiva sovrastima dei corrispettivi, che sarebbero stati calcolati assumendo parametri errati e frutto di una travisante interpretazione dei dati storici ricavati dall’esecuzione del servizio per l’annualità 2023.
Un corretto conteggio delle prestazioni ripartite nelle suddette categorie avrebbe restituito un valore reale del contratto al di sotto dei costi necessari per l’espletamento del servizio.
Il giudizio del Collegio
I giudici non hanno condiviso il gravame. Secondo il Collegio doveva desumersi che la stazione appaltante, nella manifestata consapevolezza che la concreta remunerazione del servizio sarebbe dipesa dal numero di chiamate effettivamente trattate e dal relativo esito, avesse considerato prudenzialmente tutte le chiamate in precedenza volte alla prenotazione di un servizio come valorizzabili in misura piena nella duplice alternativa del positivo esito della richiesta ovvero dell’iscrizione del richiedente nella pertinente lista d’attesa, senza che tale valutazione, per consolidata ricostruzione della giurisprudenza espressione di ampia discrezionalità, potesse ritenersi per ciò solo arbitraria ovvero affetta da vizi macroscopici.
La base d’asta in questione, infatti, poteva al più ritenersi in parte sovrastimata ove si ritenesse troppo ottimistico il descritto approccio cautelativo, non essendo inverosimile che una quota delle richieste non trovasse comunque soddisfazione, tuttavia tali fisiologiche defezioni non potevano comunque supportare la tesi del ricorrente imperniata su un tanto categorico quanto indimostrato rifiuto di adesione alle liste d’attesa da parte dell’utenza.
L’importanza della sovrastima in questione, tuttavia, poteva ritenersi ridimensionata dalla circostanza che le liste in questione consentivano di registrare un numero di utenti superiore alle prestazioni effettivamente disponibili, andando per tale via ad aumentare – e non a diminuire come pretendeva il ricorrente – la platea di operazioni potenzialmente soggette a remunerazione.
La base d’asta sovrastimata
Una base d’asta che possa risultare parzialmente sovrastimata ma non radicalmente sproporzionata per condivisa ricostruzione non sarebbe comunque di per sé impugnabile, mancando un interesse a supporto delle ipotetiche contestazioni, che sarebbero, in parte, nel caso specifico, state inammissibili.
Conclusioni
Secondo i giudici vale, infatti, l’orientamento maturato sotto la vigenza del precedente codice dei contatti pubblici, in base al quale se un concorrente ritiene la base d’asta eccessivamente alta, può offrire un ribasso più consistente, presentando così un’offerta assai competitiva dal punto di vista economico, e poi, se il ribasso risulterà tanto eccessivo da determinare un’anomalia dell’offerta, formulerà le sue osservazioni critiche sulla base d’asta nel subprocedimento di valutazione di tale anomalia, ed eventualmente le farà poi valere nel giudizio d’impugnazione avverso la sua ipotetica esclusione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 29.12.2023, n. 960, con pertinenti richiami giurisprudenziali).
