L’imposta di bollo va pagata per ciascun singolo lotto, anche nel caso in cui una molteplicità di lotti vengano aggiudicati al medesimo operatore economico e la stipula avvenga con un unico documento contrattuale.
Queste le indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) nel parere 3 aprile 2025, n. 3320.
Il quesito posto
Nel quesito sottoposto all’attenzione del Ministero, una Stazione Appaltante ha chiesto chiarimenti in merito all’importo dell’imposta di bollo da far corrispondere all’operatore economico aggiudicatario di più lotti di una gara d’appalto, nel caso in cui venga stipulato un solo contratto contenente tutti i dati dei lotti che l’operatore economico si è aggiudicato.
Per maggiore chiarezza, la Stazione Appaltante ha fornito anche un esempio. Supponendo che l’operatore economico sia aggiudicatario di 4 lotti di importo 200.000,00 € l’uno. Se si considerasse l’importo del singolo lotto (e si compilasse un contratto per ogni singolo lotto) l’operatore economico dovrebbe versare 4 imposte di bollo per un totale pari a 120,00 € * 4 = 480,00 €.
Diversamente, nel caso in cui si dovesse optare per la stipula di un unico contratto contenente i dati di tutti i lotti che l’operatore economico si è aggiudicato, che avrebbe un importo totale di 800.000,00 €, l’operatore economico verserebbe 120,00 € di imposta di bollo.
In conclusione, la stazione appaltante ha chiesto al Ministero di chiarire quale sia la modalità più corretta per il calcolo dell’imposta di bollo nel caso si stipuli un unico contratto riferito a più lotti aggiudicati al medesimo operatore economico.
Il riscontro del Ministero
Il Ministero, nel riscontrare la richiesta di chiarimento della Stazione Appaltante, ha puntualizzato che, alla luce del tenore letterale del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dei successivi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo deve essere versata per ciascun contratto, anche qualora si proceda con la stipula di un unico documento formale contenente più lotti aggiudicati allo stesso operatore economico.
Il Ministero ha aggiunto che il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 dell’Allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto.
Sebbene si possa redigere un unico documento contrattuale per più lotti, è necessario considerare che i contratti stipulati in tale fattispecie sono, di fatto, molteplici, interdipendenti e funzionalmente autonomi.
Ciò emerge chiaramente considerando le singole vicende esecutive che possono riguardare ogni lotto (si pensi ad eventuali sospensioni dei lavori, inadempimenti, riserve e penali specifiche).
Queste differenze gestionali confermano la pluralità dei rapporti giuridici, ognuno dei quali autonomamente rilevante ai fini dell’imposta di bollo.
Infatti, l’articolo 2 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 giug no 2023 prevede l’utilizzo del modello F24 ELIDE per il versamento dell’imposta di bollo, richiedendo l’indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).
Poiché ogni lotto è associato a un CIG distinto, ciò rafforza l’interpretazione secondo cui l’imposta di bollo deve essere versata per ciascun lotto, in quanto rappresenta un rapporto contrattuale autonomo.
Pertanto nel caso in cui un operatore economico aggiudichi più lotti e si proceda con la stipula di un unico contratto, l’imposta di bollo dovrà essere calcolata e versata per ciascun contratto relativo al singolo lotto.
Nel caso specifico di quattro lotti da 200.000,00 € ciascuno, l’importo complessivo dell’imposta di bollo sarà pari a 480,00 € (120,00 € x 4), anche se formalmente i lotti sono inclusi in un unico documento contrattuale.
