La partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’ente è da considerare orario di lavoro. Sembra la scoperta dell’America, ma si tratta di un’affermazione, anzi di una conferma, che l’Aran fornisce agli enti locali col proprio parere 34199, in risposta ad un dubbio posto da un ente.
Meno chiara ed esaustiva la risposta alla seconda domanda, vertente sul tema del tempo di viaggio nel caso di corso di formazione in località diversa dalla sede di lavoro.
L’Agenzia richiama l’articolo 57, comma 3, del Ccnl 16.11.2022 e ricorda che il cosiddetto tempo viaggio “non va ordinariamente considerato come “tempo di lavoro”“. Però, lo stesso comma 3 consente che alcune attività lavorative possano considerarsi anche come “tempo lavoro”.
Quali? Qui il parere si ferma e rimanda il compito ai datori: “Spetta, comunque, ai singoli enti, all’interno della cornice contrattuale, individuare tali prestazioni lavorative“.
Detto che il Ccnl non dovrebbe risultare così lacunoso, posto che, poi, il compito dei datori nel riempire le “cornici” è sempre molto complicato, tra Corte dei conti, Mef e vari altri esegeti del lavoro altrui, il messaggio che è passato nei primi commenti alla pronuncia dell’Aran è la necessità di riempire la cornice con un chiaro e dettagliato regolamento.
Non si riuscirà mai a convergere sulla conclusione che in tema di gestione del rapporto di lavoro la competenza a disciplinarne le regole non è pubblicistica, ma privatistica. Si insiste a parlare di “regolamenti”. Ma, si tratta, invece di porre in essere atti di gestione del rapporto di lavoro di natura generale.
D’altra parte, rileggendo con attenzione il parere dell’Aran, esso non contiene il minimo riferimento al regolamento e nemmeno lo cita o lascia ritenere che esso possa costituire fonte della disciplina di dettaglio. Infatti, come visto prima, l’Anac afferma che i singoli enti sono chiamati ad individuare i casi nei quali sia riconosciuto come “tempo di lavoro” anche il “tempo di viaggio”, ma “all’interno della cornice contrattuale“. La cornice non è solo contrattuale e, dunque privatistica, nella fonte che legittima gli enti a completarla, ma è privatistica anche nella fonte di regolazione, che non può che essere di diritto privato.
Se proprio si vuole utilizzare la parola “regolamento” (anche i condomìni lo hanno), occorrerebbe sempre ricordare che si tratta di un regolamento sorretto dal diritto privato e non di natura pubblica.
Ancora una volta, tuttavia, la grave e contagiosissima malattia della regolamentite si sospetta causerà la consueta epidemia di regolamenti inutili e illegittimi.
