Una stazione appaltante che abbia in corso un contenzioso con un operatore economico può legittimamente ricorrere alla “gara ponte” invece che disporre la proroga contrattuale. Lo ha precisato il T.A.R. Campania nella sentenza 6 maggio 2025, n. 3639.
Il caso trattato
Un operatore economico contestava la decisione di un’Azienda Sanitaria di non dare corso alla proroga tecnica di una Convenzione alla quale aveva aderito, avente ad oggetto la manutenzione di impianti di climatizzazione.
La decisione dell’Azienda Sanitaria era scaturita dalla presenza di inadempimenti contrattuali posti i essere dall’operatore economico.
Conseguentemente, l’Amministrazione aveva deciso di attivare una gara autonoma in attesa della messa a disposizione di nuove Convenzioni.
In sostanza, le censure di parte ricorrente non inerivano alla regolarità, in sé considerata, della gara autonoma espletata dall’Azienda Sanitaria, ma si limitavano a contestare la decisione dell’Amministrazione di non procedere, nelle more dell’adesione alle nuova convenzione, alla proroga tecnica in suo favore.
Secondo la ricorrente, anche il computo del termine di durata del rapporto contrattuale era sbagliato e, pertanto, il contratto (a suo avviso da prorogare) doveva ritenersi ancora in essere, dato che l’operatore economico era subentrato nel contratto ad altra impresa, a seguito di provvedimento del giudice.
Dal canto suo, l’azienda Sanitaria evidenziava che nel rapporto con l’operatore economico vi sarebbero state serie criticità, con conseguente applicazione di penali, l’interruzione di pubblico servizio, ed un contenzioso.
Inoltre, l’Azienda Sanitaria sottolineava che il computo del termine di durata contrattuale operato dalla ricorrente non fosse corretto e che l’appalto era, a tutti gli effetti, già scaduto.
Le indicazioni dei giudici
Ad avviso del Collegio i presupposti di fatto (che l’Amministrazione aveva posto alla base della decisione di non procedere alla proroga tecnica della convenzione stipulata in precedenza con la ricorrente) non risultavano sufficientemente ed efficacemente contestati dalla ricorre.
Sul punto, secondo i giudici, quanto alla dedotta non rilevanza delle inadempienze contrattuali contestate dall’Amministrazione alla ricorrente, non appariva decisiva la circostanza che l’intimata Asl non avesse adottato alcun provvedimento di risoluzione del contratto di appalto in suo danno.
In ogni caso, non era stata del tutto sconfessata l’interruzione del pubblico servizio, considerato che la documentazione versata in atti dalla stessa parte ricorrente, dava evidenza di atti di messa in mora.
Secondo i giudici, la scelta di non procedere alla proroga tecnica (fattispecie che, peraltro, non era neppure contemplata nella convenzione stipulata tra le parti) con la successiva ed eventuale stipula di un contratto-ponte (sussistendo la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all’indizione di una nuova gara) rientrava tra le possibili soluzioni alternative rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice (in questi termini, Consiglio di Stato Sez. V, 12 febbraio 2024, n.1393).
Inoltre, i giudici hanno rilevato che se un contratto, come nel caso in esame, è già scaduto e quindi non più efficace, non è possibile dare corso alla proroga tecnica, in quanto la durata, intesa come validità, è già venuta meno (si veda T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 27 settembre 2023, n.14297).
Conclusioni
In conclusione, i giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse infondato e che anche il computo del termine di durata contrattuale operato dalla ricorrente non fosse corretto e quindi il contratto doveva ritenersi già scaduto (e quindi non più prorogabile). Il ricorso è pertanto stato respinto.
