Questa è la regola ricavabile dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V – 03/12/2024, n. 9667.
Un candidato, per mero errore materiale, non aveva compilato correttamente il modulo di domanda di partecipazione al concorso, spuntando nell’apposita casella contenuta nel riquadro riservato al possesso dei titoli preferenziali … “NO”, anziché “SI””.
Partendo dal suddetto dato testuale il giudice di primo grado (Sent. TAR Lazio, Roma (sezione seconda), n. 7691) ha ritenuto che i titoli di preferenza, previsti all’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e richiamati dall’art. 7 del bando della procedura controversa, sono valutabili anche se non dichiarati in sede di domanda di partecipazione, purché fossero già posseduti, nonché siano stati esibiti all’esito del superamento della prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria.
Il Consigli di Stato, nell’esaminare il ricorso in appello dell’Amministrazione ricorrente, ha ritenuto l’interpretazione delle disposizioni del d.P.R. n. 487/1994 e del bando di concorso seguita dal giudice di primo grado condivisibile e coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i titoli di preferenza, indicati nell’art. 5 del citato d.P.R., sono valutabili sebbene non dichiarati nella domanda di partecipazione, ma posseduti all’atto della stessa ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive.
Per il giudice di appello i titoli di preferenza non possono essere valutati prima della formazione della graduatoria e ciò rende evidente come la loro considerazione non è suscettibile di arrecare alcuna violazione al principio della par condicio tra i candidati. Ne discende che la previsione del bando che richiede l’indicazione del possesso del titolo già nella domanda di partecipazione non è necessariamente di ostacolo alla valutazione dello stesso, a maggior ragione nelle ipotesi in cui non sia espressamente previsto che tale omessa comunicazione, ne escluda la valutazione.
