La Sezione regionale di controllo della Toscana – Parere n 260/2024 – è intervenuta sulla questione della rideterminazione del salario accessorio nella ipotesi di prima istituzione della dirigenza, in mancanza di un parametro storico di riferimento, per confermare che essa deve avvenire ricorrendo ad un riferimento alternativo, purché congruamente motivato e ispirato alla ratio legis.
Tale parametro potrebbe essere rappresentato, ad esempio, quello di mantenere invariato il valore medio pro capite di attingibilità del dipendente al fondo medesimo.
Qualunque sia il paramento utilizzato, occorre comunque rispettare i limiti di legge ed in particolare quello previsto dall’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.
