La Sez. VII del Consiglio di Stato con la recente sentenza del 12 maggio 2025, n. 4053 ha affrontato la problematica concernente la sussistenza o meno, in capo ad un concorrente inserito con riserva nella graduatoria finale di un concorso pubblico, dell’onere di impugnare in sede giurisdizionale la medesima graduatoria.
In materia di concorsi pubblici e, in particolare, in tema di onere processuale di impugnazione della relativa graduatoria finale, deve ritenersi che non sia improcedibile il ricorso di primo grado, ove le censure ricadano sulla valutazione della prova scritta e non sia stata impugnata la graduatoria in cui il ricorrente sia stato frattanto inserito con riserva.
Nessun effetto lesivo può ritenersi derivante dall’approvazione della graduatoria nella quale l’interessato risulti inserito con riserva, in quanto la stessa graduatoria contempla già la sua posizione, salvaguardando il suo interesse fatto valere in sede giurisdizionale, con salvezza degli effetti derivanti dalla decisione del giudizio di appello, avendo potuto l’interessato, in forza dell’ammissione con riserva, superare le prove orali e, quindi, il concorso.
Non è dunque onere del ricorrente in primo grado, odierno appellante, procedere all’impugnazione della stessa con motivi aggiunti.
L’onere di impugnare la graduatoria medio tempore approvata è un principio, infatti, che vale per il concorrente escluso, ma non inserito nella graduatoria finale: ipotesi opposta a quella in esame.
