Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza 9.6.2025, n. 6 chiarisce che è possibile per gli operatori economici esercitare il soccorso istruttorio, pagando il contributo Anac finchè l’offerta non sia valutata.
Ai sensi della sentenza, “Il principio di diritto affermato dalla Adunanza plenaria è il seguente: “L’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici del 2016 (e anche dall’art. 222 del Codice dei contratti pubblici del 2023), va interpretato nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile”. 12.– Applicando questo principio al caso di specie, il ricorso in appello va respinto. La società appellata, a seguito del soccorso istruttorio, ha effettuato, infatti, il pagamento dovuto del contributo prima della valutazione dell’offerta“.
L’Adunanza Plenaria finalmente interviene a correzione delle indicazioni dell’Anac che con le proprie Faq ha ritenuto il vero e proprio balzello medievale alla stregua di condizione di ammissibilità dell’offerta, da pagare entro il suo termine di presentazione e senza possibilità di soccorso istruttorio.
L’intero sistema di funzionamento, regolazione e finanziamento dell’Anac, antistorico, disfunzionale e causa di continui contenziosi, andrebbe demolito e rivisto.
