La Corte dei Conti Piemonte con la deliberazione n. 73/2025 ha rilevato, in applicazione dell’articolo 7, comma 6. Del d.lgs. n. 165/2001, alcune irregolarità in un regolamento comunale per gli incarichi esterni:
1) indebito intreccio tra poteri della giunta e della dirigenza nella fase di affidamento;
2) possibilità di conferire incarichi pur in presenza di competenze interne, basata solo su presunta indisponibilità;
3) affidamenti diretti dopo fallimento della procedura comparativa “per qualsiasi motivo”, formula troppo generica;
4) esclusione della selezione per incarichi “meramente occasionali” a basso compenso, ritenuta illegittima per eccessiva vaghezza e in contrasto con i principi di trasparenza e parità di trattamento.
Secondo la medesima Corte dei Conti i presupposti necessari, in applicazione dell’articolo 7, comma 6. Del d.lgs. n. 165/2001, per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo sono:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
e) il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;
f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 213/2009/PAR del 14 maggio 2009 e n. 506/2010/PAR del 23 aprile 2010).
La medesima Sezione della Corte dei Conti, pertanto, si è soffermata sulle disposizioni che appaiono discostarsi in modo evidente dal dettato normativo e per le quali occorre che il Comune di Mezzomerico provveda ad adeguare il testo, in relazione al contenuto del menzionato art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nelle parti oggetto di successiva illustrazione, in quanto non in linea con la disciplina di legge e con le interpretazioni ormai consolidate offerte dalla giurisprudenza.
