Torna alla ribalta la questione della natura giuridica della proposta di aggiudicazione e della sua autonoma impugnabilità.
L’aspetto è stato oggetto di molteplici pronunce (anche sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2026), con le quali è stata sottolineata la natura infraprocedimentale del suddetto atto, tuttavia, tale peculiarità sembra ancora sfuggire agli operatori economici, tanto è vero che il giudice amministrativo si è dovuto nuovamente pronunciare su questo argomento.
Si allude alla sentenza del TAR Lazio-Roma, sez. II, 17 giugno 2025 n. 11842.
Il caso trattato
Nel caso trattato un operatore economico aveva agito in giudizio contro gli atti di una procedura di gara per l’affidamento in gestione di un campo sportivo.
Il ricorrente contestava la propria esclusione e sollevava molteplici censure, impugnando la proposta di aggiudicazione.
Le contestazioni ricomprendevano anche alcuni atti della commissione di tecnica.
La decisione
I giudici hanno rilevato che il ricorso in via principale ha avuto ad oggetto alcune note riconducibili alla sola Commissione di gara, come evidenziato dalla stessa ricorrente con il ricorso principale, sicché le stesse risultavano non immediatamente lesive.
Tali atti devono, infatti, ritenersi rilevanti solo nei limiti in cui siano da ultimo esitati nel definitivo provvedimento di esclusione adottato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP).
L’impugnazione ricomprendeva anche la proposta di aggiudicazione, la quale riveste natura interinale.
Infatti, i giudici hanno rammentato che, ai sensi dell’attuale art. 17, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, l’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala; l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
Secondo il Collegio, non vi erano quindi, sul punto, motivi per discostarsi dal consolidato principio per cui “l’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale”, instabile e ad effetti interinali, che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad una proposta di aggiudicazione non segua alcun provvedimento di aggiudicazione, costituisce evento del tutto fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare forme di affidamento tutelabili e dunque un qualsivoglia obbligo risarcitorio (v. Consiglio di Stato sez. V, 12/09/2023, n.8273).
Nel caso in esame, era pacifico che la controinteressata fosse solo destinataria della proposta di aggiudicazione, sicché l’Amministrazione aveva ancora il potere di verifica del possesso dei requisiti in capo alla concorrente interessata.
Conclusioni
In conclusione, i giudici hanno affermato che ogni valutazione in merito, prima dell’eventuale adozione del provvedimento di aggiudicazione, costituirebbe, pertanto, violazione del principio di cui all’art. 34 comma 2 c.p.a. per cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
Di conseguenza, l’impugnazione della proposta di aggiudicazione è inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., poiché l’amministrazione conserva il potere di verificare il possesso dei requisiti in capo all’offerente prima dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione (che potrebbe non essere mai adottato).
