La Corte di Cassazione, nell’ ordinanza n. 21335/2022 del 6 luglio, ha stabilito che, nell’ambito della tassa sullo smaltimento rifiuti, l’ accertamento impugnato affermando di provvedere in proprio al servizio comporta una riduzione/sconto anche a prescindere dall’ effettivo servizio pubblico di raccolta: dunque, in caso di provato smaltimento autonomo, il contribuente ha diritto a una riduzione della superficie tassabile ovvero di esenzione.
Tale decisione si pone nel solco del dlgs n.116/2020 che ha introdotto alcune modifiche al Testo unico dell’ ambiente (dlgs n. 152/2006), tra cui l’ esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali (anche quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci), in quanto producono soltanto rifiuti speciali; la possibilità di sganciarsi dal servizio pubblico, conferendo i rifiuti urbani a un soggetto autorizzato che provvede all’invio dei rifiuti al recupero, con apposita autorizzazione.
