Ennesimo cedimento del Tar Puglia alla gara travestita da affidamento diretto

Quella del TAR Puglia, Sezione III, 8 luglio 2025, n. 947, è l’ennesima sentenza che favorisce travisamenti e caos nell’applicazione della disciplina dell’affidamento diretto. Fermo restando che se il contenuto della prestazione proposto dall’operatore economico è difforme dai requisiti tecnici minimi previsti dal progetto va necessariamente scartato, comunque l’intero ragionamento proposto dal Tar Puglia appare…

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Quella del TAR Puglia, Sezione III, 8 luglio 2025, n. 947, è l’ennesima sentenza che favorisce travisamenti e caos nell’applicazione della disciplina dell’affidamento diretto.

Fermo restando che se il contenuto della prestazione proposto dall’operatore economico è difforme dai requisiti tecnici minimi previsti dal progetto va necessariamente scartato, comunque l’intero ragionamento proposto dal Tar Puglia appare fuorviante ed erroneo, laddove, per l’ennesima volta, legittima la gara informale mascherata da affidamento diretto.

La sentenza trae spunto dall’impugnazione di una “determina di esclusione dalla procedura di gara informale”: dunque, è stata la stessa amministrazione procedente a qualificare il sistema di individuazione del contraente come “gara” e non come affidamento diretto.

Non solo. La sentenza evidenzia sono pervenute “due offerte”, sebbene poi si ingarbugli parlando anche di “preventivi”.

Ma, il preventivo è realmente l’oggetto di un’indagine di mercato o, meglio, di un’esplorazione delle condizioni di mercato di natura esclusivamente istruttoria, finalizzata a supportare la decisione di affidare direttamente al solo operatore economico individuato come destinatario della negoziazione e, quindi, legittimato a presentare controproposte negoziali, cioè offerte.

Se, invece, il “preventivo” consiste proprio in una offerta, intesa come proposta contrattuale presentata nell’ambito di una procedura in cui si confrontano tra loro varie offerte, in modo competitivo, allora, non è per nulla un “preventivo” in una fase esplorativa, ma concretamente una vera e propria offerta in una procedura selettiva e competitiva.

Infatti, prosegue il Tar, evidenziando che le offerte “sono state sottoposte al vaglio di una commissione tecnica”: emerge, quindi, anche il dato procedurale della nomina di una commissione, fatto da considerare totalmente estraneo al vero e proprio affidamento diretto.

Ancora, emerge dalla sentenza che la stazione appaltante ha attivato un sistema di Faq “in riscontro ad alcuni quesiti posto dalle ditte durante i termini di presentazione dei preventivi”: dunque, risulta acclarato che le imprese sono state coinvolte in un sistema sincrono di presentazione di vere e proprie offerte, soggetto a termini e scadenze precise, esattamente come avviene in una gara e come non è ammissibile e pensabile avvenga in un affidamento diretto.

Il Tar, poi, analizza i contenuti delle rilevazioni tecniche della commissione, continuando compulsivamente a parlare di “offerta”: ma, questo e tutto quanto sopra non è bastato ai giudici per rendersi conto di essere di fronte all’ennesimo caso di gara informale, solo travestita da affidamento diretto, allo scopo di permettere alla stazione appaltante di affidare l’appalto senza rispettare alcuno degli autovincoli e nessuna delle garanzie procedurali da applicare, in applicazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ma anche eurounitari e codicistici di concorrenza, a qualsiasi procedura competitiva.

L’analisi finale proposta dal Tar si fonda sull’ennesimo gravissimo errore interpretativo dei giudici amministrativi, che si trincerano dietro il dato solo formalistico del richiamo dell’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice, per negare l’evidenza e considerare legittimo qualificare come affidamento diretto ciò che da esso è tutt’altro: una vera e propria gara.

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