Le complesse regole per il pagamento dello straordinario

La mancata autorizzazione formale allo svolgimento di lavoro straordinario da parte del dirigente non è di per sé impeditivo alla remunerazione dello stesso. Sono questi i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che si può ormai definire come consolidata. La concreta applicazione di tali principi determina la conseguenza assai rilevante che i dirigenti…

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La mancata autorizzazione formale allo svolgimento di lavoro straordinario da parte del dirigente non è di per sé impeditivo alla remunerazione dello stesso.

Sono questi i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che si può ormai definire come consolidata. La concreta applicazione di tali principi determina la conseguenza assai rilevante che i dirigenti non devono consentire in via di fatto lo svolgimento di queste attività, visto che la mancanza della autorizzazione formale non è più una ragione sufficiente per non giustificarne la remunerazione.

Siamo in presenza di una evoluzione giurisprudenziale che è coerente con le indicazioni che la Cassazione fornisce sulla monetizzazione delle ferie all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonostante la presenza di un espresso divieto legislativo.

Le ferie devono essere monetizzate non solo se si dimostra che il dipendente ne aveva richiesto la fruizione e che l’ente l’ha negata per ragioni di ufficio, ma anche nel caso in cui l’amministrazione non ha collocato direttamente e d’autorità il dipendente in ferie o, quanto meno, non lo ha informato degli effetti impeditivi della monetizzazione derivanti dalla mancata fruizione per come previsto dal legislatore e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Dal canto suo l’Aran ha chiarito che anche l’assegno personale riassorbibile concesso in caso di progressioni verticali ai dipendenti che hanno in godimento un trattamento economico più elevato entra a far parte della base di calcolo.

L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO

La mancanza della formale autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario non preclude il diritto alla remunerazione per il suo svolgimento se la scelta della effettuazione di questa prestazione non è ascrivibile alla semplice volontà e/o alla iniziativa autonoma del dipendente. Sono questi i principi fissati dalla ordinanza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 13661/2025. Analoghe indicazioni ricaviamo dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 20948/2025, per la quale il lavoro straordinario deve essere remunerato anche in mancanza di autorizzazione formale, se lo stesso viene accettato in termini sostanziali da parte del dirigente.

Leggiamo nella prima delle citate pronunce che “l’accertamento dell’esistenza o meno di un’autorizzazione implicitamente desumibile dall’accaduto – consistendo in un giudizio – non è in sé profilo suscettibile di valorizzazione sul mero piano della non contestazione; ciò fermo restando che quell’autorizzazione implicita o comunque il ricorrere dei presupposti per il pagamento rivendicato, può essere desunta dal complessivo esame dei dati istruttori, ma questo è profilo diverso, non interessato dal motivo e da riscontrare sulla base degli elementi di causa, ivi compresa la non contestazione – quella sì riguardanti fatti storici – dello svolgimento del lavoro nei giorni festivi, su cui si va a dire immediatamente di seguito”.
Leggiamo inoltre che “richiedendosi evidentemente un’autorizzazione formale non possono dirsi osservati i principi recentemente consolidatisi nella giurisprudenza: in ambito di pubblico impiego privatizzato, ha infatti precisato che l’autorizzazione al lavoro straordinario esprime il concetto per cui non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile, precisandosi altresì che il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo.. per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo; consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario; si tratta di principi che valgono per ogni tipo di straordinario e dunque anche per quanto del lavoro svolto in giornata festiva sia da considerare straordinario, giornaliero o settimanale.. il lavoro svolto nei giorni festivi va valutato sotto il profilo dell’autorizzazione implicita datoriale, che in sé giustifica il riconoscimento dello straordinario, senza necessità di ulteriori atti formali”.

Ci dice testualmente la seconda che i “ricorrenti hanno posto in essere le prestazioni in esame e che queste sono state rese in adempimento del rapporto di lavoro con la P.A., rientrando nella normale attività istituzionale dell’ente. Al riguardo, qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l’esecuzione ed il compenso”, essendo sufficiente che in termini sostanziali ciò sia avvenuto: “nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario, spetta al lavoratore, che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia mancante, illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l’art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell’art. 2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell’ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell’art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta”.

L’INCLUSIONE DELL’ASSEGNO PERSONALE RIASSORBIBILE: LE INDICAZIONI DELL’ARAN

Nella base di calcolo per la determinazione del compenso per il lavoro straordinario deve essere incluso l’assegno personale riassorbibile previsto dall’articolo 15, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022 a vantaggio dei dipendenti che, a seguito di progressione verticale, avranno diritto ad un trattamento economico inferiore a quello in godimento a seguito del conseguimento di posizioni di progressione economica e/o di differenziali stipendiali. Sono queste le indicazioni contenute nel parere Aran 35072.

Si deve pervenire a questa conclusione sulla base delle previsioni dettate “dall’articolo 32, comma 4 del CCNL del 16 novembre 2022 che, nell’individuare, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario richiama la retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. b) del medesimo CCNL incrementata del rateo della tredicesima mensilità. La citata norma cita espressamente la retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22 gennaio 2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree)”.

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