La sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lav.) del 25 giugno 2025, n. 17019, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro instaurato da un Comune con un professionista esterno, inizialmente inquadrato come libero professionista e poi come collaboratore coordinato e continuativo.
La Suprema Corte ha ritenuto il contratto simulato, accertando che il lavoratore era, nei fatti, soggetto al potere gerarchico e direttivo dei dirigenti comunali e svolgeva compiti propri del tecnico comunale senza alcuna autonomia decisionale e rispettava un orario di lavoro prestabilito e percepiva una retribuzione fissa.
Tali elementi, secondo i giudici, delineano con chiarezza un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.
La Cassazione ha dunque confermato la decisione della Corte d’Appello, riconoscendo al professionista il diritto al risarcimento del danno, comprensivo delle differenze retributive e del danno comunitario per violazione dei limiti imposti all’utilizzo del lavoro subordinato.
La medesima sentenza ha ribadito un principio fondamentale: la reale natura del rapporto lavorativo prevale sulla forma contrattuale utilizzata, e in presenza di indici chiari di subordinazione, come la dipendenza gerarchica, l’assenza di autonomia e l’orario imposto, il lavoratore va tutelato secondo le norme del lavoro dipendente.
Pertanto, la Cassazione valutando la natura simulata dei contratti di collaborazione posti in essere, dal 1999 al 2004 ininterrottamente, dall’Ente locale con un professionista, avendo egli agito come lavoratore subordinato, infatti lo stesso “doveva soggiacere al potere gerarchico-direttivo del datore di lavoro “rappresentato dai dirigenti”, svolgere i compiti del tecnico comunale senza margini di autonomia, osservare un orario di lavoro predeterminato, il tutto a fronte di una retribuzione costituita da compenso di importo fisso, tutte circostanze dalle quale si ricavava la natura subordinata del suo rapporto di lavoro.”, riconosce il diritto al risarcimento del danno da abuso dei contratti a termine ex art. 36 del Dlgs 165/01.
