Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2481 del 29 luglio 2025, ha chiarito che, in base all’art. 67, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, le consorziate esecutrici indicate in gara devono essere qualificate in proprio oppure ricorrere all’avvalimento ordinario. Non è più ammesso il cumulo alla rinfusa dei requisiti maturati dal consorzio o da imprese non designate. L’intervento normativo mira a garantire che il soggetto esecutore possieda effettivamente i requisiti richiesti, senza possibilità di qualificazioni “tacite”.
