Gli indizi che il RUP deve valutare per giungere a ritenere la sussistenza di un unico centro decisionale tra le imprese che concorrono ad un pubblico appalto devono sempre essere concordati ed univoci; occorre, pertanto, seguire sempre un percorso istruttorio accurato che porti a risultati che dimostrino l’esistenza di accordi tra imprese.
Queste le conclusioni del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19 agosto 2025, n. 7074.
Il caso specifico
Nel caso esaminato, i giudici hanno affrontato il caso relativo ad un ricorso in appello presentato da un concorrente che contestava la mancata esclusione di altri operatori economici per i quali, a suo dire, vi sarebbe stata la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
L’appalto, suddiviso in vari lotti, aveva ad oggetto l’affidamento della gestione del servizio di asilo nido per l’infanzia.
Tra i vari motivi di censura, figurava l’omessa esclusione di alcune imprese concorrenti, le cui offerte sarebbero state riconducibili ad un centro decisionale unico, sulla base di diversi indizi; in particolare nel caso di specie il collegamento sarebbe provato dal fatto che gli aggiudicatari di due differenti lotti avrebbero avuto lo stesso legale rappresentante.
Il confronto con la disciplina previgente
I giudici non hanno condiviso i motivi di censura.
Secondo il Collegio, i fatti segnalati dall’appellante andavano inquadrati nella norma di cui all’art. 95, primo comma, lett. d) del Codice dei contratti pubblici, che ha introdotto una fattispecie diversa rispetto alla norma previgente descritta dall’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016: i fatti da provare sono più precisamente indicati e si fa riferimento, al fine di provare l’esistenza di un unico centro decisionale, a “rilevanti indizi” dai quali si possano desumere gli “accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla medesima gara” (a differenza della norma del 2016 che in termini molto ampi prendeva in considerazione “qualsiasi relazione, anche di fatto […]” idonea a dimostrare che “le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”).
La disciplina attuale
I rilevanti indizi, quindi, devono essere univocamente diretti a dimostrare l’esistenza di accordi tra i concorrenti.
Non è quindi sufficiente l’esistenza di un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. (situazioni che, invece, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, possono giustificare la regola di gara che limiti il numero massimo di lotti che il medesimo concorrente può aggiudicarsi, oppure la previsione, nel bando di gara, di un limite al numero di lotti cui poter partecipare).
Conclusioni
I giudici hanno rilevato che, nel caso specifico, gli indizi che avrebbero dovuto provare l’unicità del centro decisionale non erano né gravi né concordanti né univoci (dovendo sciogliersi con il riferimento alle condizioni poste dall’art. 2729 il dubbio intorno al significato da attribuire alla formula dei “rilevanti indizi”), essendo incentrati esclusivamente sull’intreccio tra i diversi soci o amministratori degli operatori economici chiamati in causa, senza tuttavia allegare elementi (anche indiziari o presuntivi) che rivelassero l’esistenza di accordi.
