Verbale della commissione di gara fa prova sino a querela di falso

Il verbale della Commissione di gara, che sia stato redatto a seguito di un sopralluogo, ha rilevanza probatoria sino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. delle attività ivi riportate (nello specifico gli esiti di un sopralluogo). Lo ha puntualizzato il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 20 agosto 2025, n. 7090.…

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Il verbale della Commissione di gara, che sia stato redatto a seguito di un sopralluogo, ha rilevanza probatoria sino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. delle attività ivi riportate (nello specifico gli esiti di un sopralluogo).

Lo ha puntualizzato il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 20 agosto 2025, n. 7090.

Il caso trattato

Nel caso trattato, il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio avevano interposto appello nei confronti della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di un operatore economico avverso il provvedimento con il quale era stato escluso (per carenza del requisito di capacità tecnico-professionale) dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio, inerente l’ambito territoriale provinciale di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del d.lgs. n. 285 del 1992.

Il disciplinare di gara richiedeva che l’area fosse interamente recitata.

Con l’impugnato provvedimento di esclusione, la Stazione appaltante aveva rilevato che l’area di custodia della ditta non era conforme a quanto richiesto dal disciplinare, in quanto non recintata in modo continuo per l’intero perimetro della stessa : un lato dell’area era recintato per 20 (anziché per gli interi 40) metri lineari, il secondo lato dell’area di custodia era recintato per 3 (dei complessivi 18) metri lineari.

Inoltre, a causa di ciò, l’area di custodia non risultava nettamente separata dalle altre attività dell’operatore economico, in violazione anche del paragrafo dello stesso disciplinare.

Tale situazione aveva integrato, in via conseguenziale, una dichiarazione non veritiera in ordine all’attestazione dei predetti requisiti, tanto nel DGUE quanto nella relazione tecnica presentata, con conseguente configurazione della fattispecie espulsiva prevista dal codice dei contratti.

Secondo l’operatore economico il requisito sarebbe stato illogico e sproporzionato, potendo la recinzione essere completata in prossimità della stipulazione del contratto; in ogni caso, non sarebbe stata ravvisabile alcuna falsa dichiarazione, non sussistendo, tra l’altro, il richiesto elemento soggettivo del dolo del dichiarante.

Inoltre, l’operatore economico aveva fornito documentazione fotografica (riproposta anche in sede di appello) volta dimostrare la sussistenza della recinzione nel giorno del sopralluogo effettuato dalla Commissione di gara, seppure momentaneamente interrotta per l’attività di pulizia periodica. 

Il giudice di prima istanza aveva accolto il ricorso. La Stazione appaltante presentava, allora, ricorso in appello.

Le indicazioni dei giudici

I giudici hanno precisato che, sul piano probatorio, va ricordato che i rilievi svolti dalla Commissione assumono una significativa valenza istruttoria, in quanto il relativo verbale di accertamento redatto in esito di sopralluoghi o ispezioni ha efficacia probatoria qualificata, cioè sino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. delle attività ivi riportate (si veda tra le tante pronunce Cons. Stato, III, 28 gennaio 2025, n. 664) e non può essere pertanto superato dalle dichiarazioni sostitutive e dalle allegazioni fotografiche.

Peraltro le dichiarazioni sostitutive, rese non avevano, in relazione al loro tenore, oltre che in considerazione del fatto che erano successive al sopralluogo, alcun valore probatorio; le stesse fotografie allegate alle dichiarazioni, prive di una data certa anteriore, risultavano incoerenti con la documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo.

Quanto al soccorso istruttorio, i giudici hanno rammentato che non è ammissibile la soccorribilità degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica ed economica), che si porrebbe in contrasto con il principio di parità dei concorrenti; si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla allegazione dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente appartenenti all’operatore economico in quanto tale), ma non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale, in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara (si veda Cons. Stato, V, 23 maggio 2025, n. 4526).

Conclusioni

Alla stregua di quanto esposto, l’appello proposto dalla Stazione appaltante è stato accolto.

In ogni caso, la complessità della controversia aveva integrato le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

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