Lo stile di formulazione delle norme italiane, come noto, spesso si segnala per difficoltà interpretative indotte non di rado da terminologie simili e carente definizione specifica dell’oggetto di regolazione.
E’ il caso dell’articolo 15, comma 6, del d.lgs 36/2023, dalla cui stesura un po’ involuta e piena di sottintesi discendono problemi di corretto inquadramento e, quindi, distinzione, tra la “struttura di supporto al Rup” e il “servizio di supporto al Rup” (vedasi sul punto, S. Usai, “La struttura di supporto e il supporto al RUP”, in Appalti&Contratti del 3.9.2025).
L’articolo 15, comma 6, citato, prevede: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo“.
I lemmi della disposizione sono due:
a) la struttura di supporto;
b) il finanziamento per l’affidamento di incarichi di assistenza al Rup.
La struttura di supporto è da intendere come una stabile conformazione dell’organizzazione della stazione appaltante, che mette a disposizione dei Rup uffici continuativamente adibiti ad una serie di funzioni connesse con le necessità operative degli appalti.
Gli incarichi di assistenza al Rup sono, invece, consulenze delle quali il Rup stabilisce di avvalersi, per acquisire competenze professionali evidentemente non presenti nelle strutture di supporto, nell’ente nel suo complesso e non in possesso del Rup medesimo, ma di volta in volta ed eventualmente necessarie per il singolo appalto.
C’è, poi, una terza evenienza, regolata dall’articolo 2, comma 3, dell’Allegato 1.2 al codice. Tale norma dispone: “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza“.
Tale norma non disciplina una struttura di supporto, nè una consulenza rivolta al Rup: regola, invece, una terza ipotesi e cioè un vero e proprio servizio, definito, in modo da ingenerare confusione, “di supporto”, ma che nella sostanza consiste nell’affidamento ad esterni delle funzioni di Rup, che però sono fatte proprie dal Rup. Come per il “supporto” consulenziale, tale servizio è limitato ad un solo specifico appalto, come rimedio all’assenza nell’organico di personale dotato delle competenze necessarie a svolgere le funzioni del Rup,.
L’articolo 15, comma 6, del codice è da leggere in combinazione con l’articolo 3 dell’Allegato 1.2, e disciplina un vero e proprio ufficio appartenente all’organizzazione dell’ente ed alla macrostruttura che lo caratterizza. Infatti, si tratta di una “struttura stabile” dell’ente.
Il Rup, comunque, anche in presenza di tale ufficio interno stabilmente adibito alle attività che agevolino il lavoro non del Rup per un singolo appalto, ma di tutti i Rup e per tutti gli appalti a cura dell’ente, può per singoli affidamenti chiedere l’integrazione con specifiche figure, destinatarie di incarichi specifici, di natura prettamente consulenziale.
In conclusione, vi sono 3 tipi di “supporto”
- la struttura stabile dell’ente
- consulenti esterni, che supportano il singolo Rup per un singolo appalto
- prestatori di servizi esterni che di fatto svolgono le funzioni di Rup nell’ipotesi di assoluta carenza nell’amministrazione di dipendenti dotati delle necessarie capacità.
La struttura stabile si costituisce con atti organizzativi dell’ente (regolamento e macrostruttura). I consulenti esterni sono da incaricare ai sensi dell’articolo 7, commi 5-bis, e seguenti, del d.lgs 165/2001. Il servizio di supporto va affidato in applicazione del d.lgs 36/2023.
