Col mescolamento delle carte non si risolve il divario retributivo tra enti locali e ministeri

L’idea per limare il forte differenziale retributivo tra comparto Funzioni locali, quello coi trattamenti economici più bassi, ed il comparto Funzioni centrali, il più ricco, dunque, consisterebbe nel sottoscrivere un Ccnl per il triennio 2022-2024 comprensivo anche di tutte o parte delle risorse già previste nella legge di bilancio per il triennio 2025-2027. Se davvero…

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L’idea per limare il forte differenziale retributivo tra comparto Funzioni locali, quello coi trattamenti economici più bassi, ed il comparto Funzioni centrali, il più ricco, dunque, consisterebbe nel sottoscrivere un Ccnl per il triennio 2022-2024 comprensivo anche di tutte o parte delle risorse già previste nella legge di bilancio per il triennio 2025-2027.

Se davvero questa dovesse essere la soluzione per risolvere la questione del forte divario tra retribuzioni locali e centrali, non resterebbe altro se non osservare l’ennesima occasione mancata.

Si tratterebbe, infatti, per l’ennesima volta, solo di un’operazione molto di apparenza, ma con poco contenuto.

L’osservazione da cui si parte è che la forbice tra comparto Funzioni centrali e comparto Funzioni locali si è ulteriormente allargata poichè i trattamenti economici dei ministeriali beneficiano già del Ccnl del 2022-2024, mentre quelli locali no.

Pertanto, se si sottoscrivesse per regioni ed enti locali un Ccnl comprensivo non solo delle risorse già previste per il triennio 2022, ma anche di parte di quelle destinate al triennio 2025-2027, parte del gap sarebbe recuperato.

Cosa non funziona? Un elemento semplicissimo: a meno che non si rinunci ad aumenti trasversalmente uguali in termini percentuali per ogni comparto, destinandone in misura maggiore al comparto più povero, l’anticipazione di risorse non risolve nessun problema. Infatti, comunque prima o poi sarà sottoscritto anche il Ccnl per il comparto Funzioni centrali del triennio 2025-2027, sì da riproporre nuovamente il divario con le Funzioni locali esattamente come prima.

Non sono certamente le tempistiche di erogazione degli incrementi contrattuali il metodo per risolvere i forti differenziali stipendiali tra comparti. Essi sono determinati da fattori chiarissimi, consistenti:

  1. in trattamenti tabellari che nel comparto Funzioni locali sono mediamente più bassi;
  2. in un salario accessorio a sua volta più penalizzante negli enti locali (ove in media il premio lordo di produttività è poco superiore ai 1.000 euro), rispetto agli altri comparti.

Se a due insiemi di diversa dimensione si assegnano incrementi nella stessa percentuale, è evidente che aumenta la distanza tra un insieme e l’altro. Abbiamo più volte proposto l’esempio, ma vale la pena riproporlo:

Media stipendiale insieme 1
100
Media stipendiale insieme 2
90
Divario insieme 1/insieme 2
10
Aumento trasversale uguale per tutti10%
Nuova media stipendiale insieme 1
110
Nuova media stipendiale insieme 2
99
Nuovo divario insieme 1/Insieme 2
11

Il divario, come si nota, non può che aumentare. Verrebbe colmato se si differenziassero gli aumenti.

Ora, questo, cioè la destinazione di finanziamenti differenziati quanto meno al salario accessorio, è esattamente quanto prevede l’articolo 23, comma 1, del d.lgs 75/2017: “Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione”.

Dunque, la contrattazione collettiva nazionale può essere il veicolo per ridurre il divario tra trattamenti stipendiali, a condizione che si differenzino le risorse da distribuire.

La norma è in vigore ormai da oltre 8 anni. Ma, come si nota, nonostante essa sia connaturata da una logica incontestabile, viene sistematicamente ignorata.

L’idea di anticipare al Ccnl 2022-2024 parte degli incrementi del triennio 2025-2027 è perfettamente in linea con la conclamata volontà di non attuare l’unico strumento davvero efficace per ridurre i divari tra comparti, l’articolo 23, comma 1, del d.lgs 75/2017, che infatti non a caso non viene nemmeno mai menzionato.

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