Il TAR Liguria, con sentenza n. 982 del 22 agosto 2025, ha chiarito che in caso di antinomia tra il testo del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e un suo Allegato, prevale la norma contenuta nel corpo del Codice. Gli Allegati possono integrare ma non derogare alle disposizioni principali. Nel caso specifico, è stato ritenuto corretto applicare l’art. 103 del Codice, che prevede come facoltativo il requisito di fatturato su cinque anni del decennio, anziché l’art. 2 dell’Allegato II.12 che lo rendeva obbligatorio.
