Quando la Stazione Appaltante non indica in modo preciso quale CCNL debba essere applicato ai lavoratori coinvolti nell’appalto, ma si limita a specificare soltanto il settore di riferimento, le imprese partecipanti possono fare ricorso ad un qualsiasi CCNL che rientri in quel settore, purché pertinente rispetto all’oggetto dell’appalto.
Su questo punto si è espresso anche il TAR Lazio, Roma, con la sentenza del 10 settembre 2025, n. 16150.
La questione è stata anche affrontata anche da Luigi Oliveri in un interessante articolo di commento pubblicato il 17 settembre sorso su questa rivista, rubricato “Come aggirare l’indicazione del Ccnl da applicare per i costi della manodopera”.
La questione posta
Un’impresa, classificatasi quarta in graduatoria, ha presentato ricorso contro l’esito di un appalto relativo ad attività di riqualificazione, consolidamento e restauro di pareti affrescate in un edificio di interesse storico.
Tra le varie contestazioni, la ricorrente ha sostenuto che l’impresa vincitrice non avesse applicato il CCNL specifico per il restauro, come stabilito dall’art. 102 del D. Lgs. 36/2023 e dal disciplinare di gara, secondo i quali era obbligatorio assicurare l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore.
In particolare, l’aggiudicataria aveva dichiarato di applicare il CCNL F012, che riguarda in modo generico le attività edilizie, senza menzionare in maniera diretta gli interventi di restauro. La ricorrente, invece, aveva indicato il CCNL F012 EDILIZIA – C011 IMPIANTISTICA – V950 RESTAURO, cioè quello espressamente dedicato alle lavorazioni che la Pubblica Amministrazione aveva richiesto con la procedura di gara.
La decisione
Il TAR non ha accolto la doglianza. Infatti, il contratto collettivo F012 per il settore edile, dichiarato dall’impresa vincitrice ai fini della determinazione del costo del lavoro, era lo stesso a cui si era richiamata anche la ricorrente. Entrambe le aziende, inoltre, si erano impegnate a rispettare l’obbligo previsto dall’art. 102 del D. Lgs. 36/2023 e dal disciplinare di gara, ossia applicare i CCNL nazionali e territoriali pertinenti al settore.
Il Collegio ha inoltre richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure di gara pubblica, quando la lex specialis non individua espressamente un determinato CCNL, ma solo il settore di appartenenza, possono essere considerate valide anche le offerte che applicano altri contratti collettivi, a condizione che siano coerenti con le attività oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 199).
Nel caso specifico, la coerenza del CCNL applicato dall’aggiudicataria con il settore e con l’oggetto dell’appalto emergeva chiaramente dalle stesse clausole del contratto, che si applica infatti alle imprese (e ai loro dipendenti) che svolgono le lavorazioni elencate nel testo, tra le quali figura espressamente: “il restauro anche artistico di opere edili e di beni mobili e immobili sottoposti a tutela, nonché il restauro di opere monumentali.”
Considerazioni finali
A completamento del ragionamento, i giudici hanno richiamato gli accordi stipulati nelle fasi di rinnovo contrattuale, nei quali le parti sociali hanno assunto l’impegno di vigilare attentamente sulla corretta applicazione del CCNL nei lavori di restauro edile (categorie OG2 e OS2A).
In tali accordi è stato ribadito che il contratto collettivo di riferimento deve essere quello individuato come leader e unico applicabile, sottoscritto dalle parti sociali e dalle associazioni datoriali dell’edilizia comparativamente più rappresentative.
