Nessun provvedimento amministrativo può disciplinare il trattamento economico dei dipendenti. Erroneo ritenere che atti unilaterali siano sufficienti ad applicare l’articolo 14, comma 1-bis
La tesi secondo la quale basta un provvedimento amministrativo per attribuire quota parte dell’incremento del salario accessorio alle retribuzioni di posizione e risultato delle Elevate Qualificazioni è erronea e da rigettare.
Da ultimo, torna a sostenerla L. Cimbolini (NT+ del 22.9.2025, “Per lo sblocca stipendi basta la decisione con atto amministrativo”), con argomentazioni tanto in voga tra gli operatori, quanto manifestamente contrarie alla legge ed alle disposizioni della contrattazione nazionale collettiva.
Il fondamento dell’erronea tesi è che l’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025, convertito dalla legge 75/2025, non prevede una compensazione tra risorse storiche del fondo e stanziamenti di bilancio che finanziano le retribuzioni delle EQ, visto che tutti gli incrementi previsti dalla norma sono in deroga al tetto al salario accessorio posto dallo sciagurato articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017.
Tale assunto è frutto di un chiarissimo travisamento della lettera della norma e delle disposizioni della contrattazione collettiva.
Occorre, allora, leggere il contenuto dell’articolo 14, comma 1-bis (per la parte di interesse: “[A decorrere dall’anno 2025], [al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente], [le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, (nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione), [possono incrementare,] [in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75], [il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio] [fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali]. omissis”.
Ora, basta l’analisi grammaticale del contorto periodare del legislatore:
- a decorrere dal 2025: è la fissazione del termine a partire dal quale le disposizioni possono essere applicate
- al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente: si tratta di una preposizione accidentale, volta a spiegare quale sia appunto il fine della norma;
- le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni: sono i soggetti che compiono le attività consentite dalla norma
- nel rispetto …: frase incidentale che esplicita le condizioni da rispettare per attuare la norma
- possono incrementare: è il verbo, l’azione alla quale sono autorizzati
- in deroga…: altro periodo incidentale posto a specificare la deroga alla norma che pone il tetto al salario accessorio
- il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio: è il complemento oggetto, ciò che i soggetti possono incrementare;
- fino al…: altro periodo incidentale col quale di fissano le i limiti entro i quali l’incremento è possibile e le modalità di calcolo.
Ora, semplificando al massimo, la norma stabilisce che “le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni …possono incrementare… il Fondo risorse decentrate”.
Pertanto unico oggetto dell’azione che le amministrazioni sono autorizzate a compiere è incrementare il Fondo delle risorse decentrate.
Conseguentemente, siccome occorre applicare quel che le norme dispongono espressamente, ma non quello che non prevedono (ubi lex voluit, dixit, ubi tacui, noluit), ciò che è oggetto dell’incremento facoltativo è solo ed esclusivamente il Fondo, e precisamente, la sola parte stabile del fondo, come spiega l’ultima parte della norma, ove si spiega l’algoritmo di calcolo.
Poichè la norma consente di incrementare solo il Fondo, non si può trarre legittimamente da nessuna parte la conclusione che essa permetta di incrementare risorse che di quel Fondo non siano parte.
La conclusione è inevitabile: siccome le retribuzioni di posizione e risultato delle EQ non fanno parte del Fondo, esse non sono destinatarie in via diretta dell’incremento facoltativo.
E siccome quel che viene incrementato è solo la parte stabile del fondo, necessariamente occorre la relazione della contrattazione collettiva per decidere se e in che misura destinare tale incremento ai capitolo di bilancio che finanziano le retribuzioni delle EQ.
Allo scopo, non può che attuarsi la materia di contrattazione disposta dall’articolo 7, comma 4, lettera u), del Ccnl 16.11.2022: “l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79”.
Contrariamente, infatti, a quanto sostiene il Cimbolini, occorre necessariamente effettuare compensazioni tra Fondo e capitoli di bilancio. Infatti, applicando l’algoritmo di calcolo dell’incremento consentito, esso è ovviamente il limite massimo. Sicchè se si intende applicarlo sia al Fondo, sia agli stanziamenti di bilancio per le EQ, occorre necessariamente:
- in primo luogo, il passaggio nel Fondo, affinchè la parte stabile sia incrementata;
- la contrattazione, per stabilire se e in che misura parte dell’incremento, riducendo il fondo, possa essere traslata nei capitoli di bilancio a finanziamento delle retribuzioni di posizione e risultato delle EQ.
Ad ulteriore conferma dell’erroneità della tesi secondo la quale basta un atto amministrativo per applicare le previsioni dell’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025, poi, occorre ricordare che esso si occupa di regole concernenti il trattamento economico dei dipendenti.
In proposito, l’articolo 2, comma 2, periodi secondo e terzo, del d.lgs 165/2001, dispongono:
- L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali
- Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale.
Non bastasse, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del medesimo d.lgs 165/2001 “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi”.
Dunque, mai e poi mai, a meno che non sia il contratto collettivo o la legge (quando il legislatore manca all’impegno di lasciare alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico) a consentirlo, nessun provvedimento amministrativo può incrementare, ridurre o modificare il trattamento economico del personale.
I provvedimenti amministrativi consentiti dall’articolo 14, comma 1-bis, si limitano alla decisione riguardante se avvalersi dell’opportunità consentita e in quale misura.
La contrattazione decentrata è necessaria, per altro, non solo allo scopo di utilizzarla quale unica fonte lecita di assegnazione di parte dell’incremento del Fondo alle retribuzioni delle EQ, ma anche all’ulteriore fine di definire le destinazioni dell’incremento. Infatti, non basta certo rivedere l’importo complessivo delle risorse decentrate, ma occorre che le parti sottoscrivano un accordo per indicare come l’incremento vada utilizzato tra le varie possibilità consentite dal Ccnl.
