L’irrisolta questione del tempo di lavoro nelle trasferte.

La Direttiva 2003/88/CE, all’articolo 2, stabilisce: “1. “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali; 2. “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro»”. Quindi sembra piuttosto…

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La Direttiva 2003/88/CE, all’articolo 2, stabilisce:

1. “orario di lavoro”: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

2. “periodo di riposo”: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro»”.

Quindi sembra piuttosto chiaro che:

  1. il lavoratore sta lavorando, quindi è in orario di lavoro, quando non impiega il tempo per lo svolgimento di attività di proprio interesse, svolte in base ad autonoma sua decisione, ma, invece, il tempo sia messo a disposizione del datore di lavoro, per svolgere le attività esecutive delle obbligazioni lavorative assunte;
  2. il lavoratore, simmetricamente, non sta lavorando quando il tempo è interamente suo e, dunque, svolga ogni attività possibile non riferita a quelle oggetto della prestazione lavorativa ed al di fuori del segmento orario contrattuale.

Nella vertenza esaminata dalla CgUe con la sentenza Sesta sezione, 9 ottobre 2025:

  1. i lavoratori interessati si recano con mezzi propri dai loro domicili alla base e da lì utilizzano un veicolo messo a loro disposizione dal datore, per giungere fino alla sede di destinazione interessata; a conclusione dell’orario i lavoratori terminano di lavorare presso la sede di destinazione e sono trasferiti con il veicolo di servizio menzionato alla base. Dalla questa, essi rientrano al loro domicilio con mezzi propri.
  2. i contratti di lavoro individuali dei lavoratori prevedono che il tempo di spostamento, dedicato ai tragitti di andata e ritorno dalla base alla sede di destinazione della micro-riserva interessata e da quest’ultima alla base, non sia considerato orario di lavoro effettivo; tuttavia il datore calcola come lavoro il tempo di spostamento quotidiano dei suddetti lavoratori dalla base a tale sede di destinazione, ma non quello per il ritorno alla base, al termine della giornata lavorativa.

Nel punto 25 della sentenza, la Corte ricorda che in merito alla “nozione di «orario di lavoro», secondo il quale il lavoratore deve essere nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, la Corte ha già dichiarato che i lavoratori devono essere considerati nell’esercizio delle loro attività o delle loro funzioni durante il tempo di spostamento tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano i loro clienti, dato che simili spostamenti costituiscono lo strumento necessario per l’esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti. In tali condizioni, i lavoratori che si trovano in una situazione come quella di cui trattasi devono essere considerati nell’esercizio delle loro attività o delle loro funzioni durante tale tempo di spostamento (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C‑266/14, EU:C:2015:578, punti 32 e 34)”.

Nel successivo punto 28, la Corte evidenzia che in casi di organizzazione delle attività come quello sintetizzato sopra, gli spostamenti dei lavoratori, sia all’andata, sia al ritorno “devono essere considerati … inerenti all’esercizio della loro attività. Di conseguenza, i lavoratori che si trovano in una situazione come quella di cui al procedimento principale devono essere considerati nell’esercizio delle loro attività o delle loro funzioni durante il tempo di spostamento, all’inizio e alla fine della giornata lavorativa, da un luogo determinato dal loro datore di lavoro alla sede di destinazione in cui essi svolgono le loro funzioni e da quest’ultima fino a tale luogo”.

Ancora, la sentenza spiega che “affinché un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, tale lavoratore deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo (sentenza del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C‑266/14, EU:C:2015:578, punto 36)”.

Dunque, se il datore di lavoro imponga al lavoratore di spostarsi da una “base” ad altre sedi territoriali,ciò è un’istruzione impartita allo scopo di svolgere una prestazione lavorativa nella quale il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro il proprio tempo, che ricomprende necessariamente il tempo degli spostamenti. Infatti (punto 33), “durante il tempo di spostamento necessario, che il più delle volte è incomprimibile, i lavoratori di cui trattasi non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, di modo che essi sono quindi a disposizione dei loro datori di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, C‑266/14, EU:C:2015:578, punto 39)”.

La sentenza conclude: “Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che il tempo dedicato ai tragitti di andata e ritorno che i lavoratori sono tenuti ad effettuare, insieme, a un’ora definita dal loro datore di lavoro e con un veicolo appartenente a quest’ultimo, per recarsi da un luogo preciso, determinato da tale datore di lavoro, al luogo in cui è fornita la prestazione caratteristica prevista dal contratto di lavoro concluso tra tali lavoratori e detto datore di lavoro, deve essere considerato «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione”.

La questione riguarda specificamente un’organizzazione nella quale i lavoratori non abbiano una sede “fissa” e siano tenuti sempre a spostarsi, utilizzando mezzi aziendali.

Ma, i principi descritti dalla sentenza possono agevolmente estendersi alla fattispecie delle missioni, situazioni nelle quali il lavoratore solo occasionalmente non deve svolgere la propria prestazione nella sede ordinaria, ma in altra sede presso la quale è chiamato a recarsi.

Anche in questo caso, lo spostamento è funzionale alla missione, alla quale, per altro, il lavoratore è comandato: dunque, si tratta di attenersi alle “istruzioni” impartite dal datore.

Non si vede come sia possibile non considerare quello dello spostamento come vero e proprio tempo di lavoro, che il lavoratore mette a disposizione del datore allo scopo di recarsi presso la sede ove è inviato in missione, alla luce delle indicazioni della CgUE.

Eppure, ancora la contrattazione nazionale collettiva del comparto Funzioni Locali fa fatica a prendere atto della corretta configurazione del tempo di viaggio come tempo di lavoro.

L’articolo 57 del Ccnl 16.11.2022 propone quanto segue ai commi 2 e 3:

2. Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.

3. In relazione alle previsioni di cui al comma 2, il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa, oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 29 (Orario di lavoro) comma 10 del presente CCNL, anche per altre categorie di dipendenti per i quali, per esigenze di servizio ed in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, sia necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo, gli enti, sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono con gli atti di cui al comma 9, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento”.

L’articolo 29, comma 10, citato, dispone: “Per i dipendenti che prestino attività lavorativa presso un’unica sede di servizio, qualora, dopo aver preso servizio in sede, sia necessario svolgere temporaneamente tale attività, debitamente autorizzata, in altra sede del medesimo ente, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro”.

Si tratta di disposizioni chiaramente limitative. Infatti, si tende ad escludere in termini generali il tempo degli spostamenti dall’orario di lavoro, delimitando la fattispecie a casi estremamente ristretti connessi a categorizzazioni dei dipendenti, mentre si tratta, invece, di un fattore oggettivamente connesso alle istruzioni imposte dal datore volte ad imporre al lavoratore di recarsi in una sede diversa da quella abituale.

Nell’articolo “Tempi non lavorativi e retribuzione” di Massimo Tommaso Goffredo e Vincenzo Meleca, in Diritto & Pratica del Lavoro 31/2017, si citano due orientamenti di diritto interno contrapposti:

  1. … il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l’indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati” (Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 2001, n. 5359, in Mass. giust. civ., 2001, 760. Conforme Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 2008, n. 29836, in Giust. civ., 2009, 10, I, 2289);
  2. Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa” ( Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2013, n. 23360, in Diritto e giustizia online 2013, 16 ottobre. Conformi Cass. civ., sez. lav., 26/ luglio 2010, n. 17511, in Mass. giust. civ., 2010, 7-8, 1070 e Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2004, n. 5701, in Riv. crit. dir. lav., 2004, 601.

Sarebbe, ovviamente, il caso che si pronunciasse una parola chiara e definitiva, superando concezioni del lavoro ormai desuete e retrive. Nel caso di una missione, il lavoratore si sposta verso la sede di destinazione (sia che parta dal proprio domicilio, sia che parta dalla sede abituale di lavoro e qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): tale tempo di spostamento è necessario e funzionale alle istruzioni ricevute dal datore. Appare veramente insostenibile continuare a ritenere che non si tratti di tempo di lavoro.

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