La circostanza che per provare a risolvere il problema della “fuga” dagli enti locali verso altri comparti incidendo solo sul salario accessorio dimostra che il decisore pubblico non ha piena contezza dell’entità e delle cause del problema. O, semplicemente, che non si abbia intenzione effettiva di agire per l’armonizzazione dei trattamenti economici.
Non c’è dubbio che ancora oggi, anche dopo la riforma della Costituzione in “senso federale” del 2000 e l’accento posto sull’autonomia locale, l’attribuzione agli enti locali della quasi totalità funzioni amministrative e la “pari dignità istituzionale” tra gli enti costitutivi della Repubblica, sia ancora invalsa l’idea che vada retribuito meglio il “centro”.
Legislatore e, conseguentemente, contratti, privilegiano la definizione di indirizzi generali, non la gestione. Sia chiaro: fissare regole, sistemi, metodi e processi di controllo è strategico e fondamentale.
Ma, dovrebbe risultare chiaro come la gestione operativa non sia certo un elemento di subordinazione o di minore importanza. Per altro, molti degli elementi di responsabilità civile, amministrativa e contabile si concentrano proprio nell’esercizio delle funzioni operative e gestionali, mentre sfiorano soltanto l’attività di indirizzo. Però, curiosamente (o, invece, non a caso, considerando i rischi finanziari) è nel comparto Funzioni centrali e in particolare nell’area della dirigenza, che si rinvengono clausole contrattuali collettive di tutela legale a copertura anche delle cause erariali, mentre tali clausole sono scomparse dall’area dirigenziale delle Funzioni locali e pare sia lo stesso il destino della prossima sofferta tornata delle aree professionali.
Insomma, a livello gestionale e decentrato si rischia di più, si è meno coperti e, per di più, si hanno trattamenti economici smaccatamente inferiori a quello degli altri comparti, specificamente quello dello Stato.
Non solo. I trattamenti accessori dello Stato sono stati “armonizzati” con quelli anche più elevati di autorità ed istituti vari in modo automatico, per legge e con uno stanziamento congruo sul bilancio dello Stato, mentre per gli enti locali si sono previsti i metodi astrusi previsti dall’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025, che nemmeno possono essere utilizzati da tutti gli enti con medesimi risultati, portando al paradosso dell’approfondimento dei divari retributivi perfino all’interno del medesimo comparto.
Che il d.l. 25/2025 abbia fallito nella sostanza il conseguimento dell’obiettivo dell’armonizzazione – esito facilissimamente prevedibile – è fatto ormai conclamato. Tanto che il Governo ventila uno stanziamento di 100-150 milioni per permettere anche agli enti locali con bilanci in condizioni tali da non potersi permettere di attuare l’articolo 14, comma 1-bis, di aumentare il salario accessorio.
Resta il fatto che, comunque, la misura del “decreto PA” 2025 è parziale e comunque gregaria all’aumento già consolidato del comparto Funzioni centrali, sicchè il divario tra essi resta e non viene certo attenuato dalla previsione dell’articolo 14-bis.
Per ridurre il gap del trattamento accessorio, lo abbiamo rilevato più volte, l’unica strada corretta e rispettosa della legge sarebbe attuare l’articolo 23, comma 1, del d.lgs 75/2017, evento che non solo permetterebbe di armonizzare davvero i trattamenti economici, ma anche porterebbe finalmente alla privazione di efficacia dello sciagurato tetto del salario accessorio al 2016, previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo, tetto previsto nelle more (e sono passati ormai quasi 10 anni) appunto dell’ormai mitologica “armonizzazione”: “Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione“.
Ma, anche se si applicassero, finalmente, le disposizioni normative citate, comunque non basterebbe. Perchè il divario salariale non dipende solo dal trattamento accessorio, ma anche da quello tabellare, come si evince agevolmente dal raffronto delle tabelle vigenti:

Solo nell’ambito delle Funzioni centrali si è davvero istituita l’area delle Elevate Professionalità intesa come area predirigenziale. Nel comparto Funzioni Locali l’area, pomposamente denominata Funzionari ed Elevata Qualificazione, invece, corrisponde in tutto alla vecchia Categoria D e le Elevate Qualificazioni non sono per nulla una nuova area, ma un incarico transeunte, esattamente com’erano le vecchie Posizioni Organizzative.
Come si nota, tutti i trattamenti economici delle Funzioni locali sono inferiori, tranne quello degli Istruttori, da comparare agli Assistenti. Ma, nello Stato esistono varie indennità fisse e continuative, quali quelle “di amministrazione”, facenti parte del trattamento globale, che comunque allargano la forbice sempre in sfavore del comparto locale.
I dati sono lì, accessibli a chiunque e facilmente interpretabili, e fanno comprendere senza alcun problema lo stato della situazione. E lasciano comprendere anche che i rimedi sin qui posti in essere non possono sortire l’effetto di fermare la fuga dagli enti locali.
