Sono legittimamente riservate ai soli dirigenti di ruolo le procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali di prima fascia. I dirigenti a contratto, conseguentemente, non hanno diritto a prendervi parte, né la loro esclusione comporta discriminazioni alla luce della normativa eurocomunitaria sui rapporti di lavoro.
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza 10/10/2025 n. 27192 evidenzia alcuni dei punti di profonda differenza tra la disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale nel pubblico, rispetto al sistema privato.
I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso presentato da un dirigente a contratto avverso una procedura selettiva indetta dall’Ispra per l’assegnazione di incarichi di prima fascia, ritenendo di essere stato illegittimamente pretermesso, in violazione della normativa europea posta a garanzia del rapporto di lavoro a tempo determinato.
La procedura di “interpello”, secondo le doglianze del ricorrente, sarebbe in contrasto sia con le regole di vincolo conseguenti ad un’offerta al pubblico, sia con i principi di correttezza e buona fede, nonché di buon andamento delle amministrazioni pubbliche; l’amministrazione avrebbe causato, quindi, una disparità di trattamento, violando il divieto di discriminazione dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione, considerando corrette le argomentazioni esposte dalla Corte d’appello che aveva già rigettato i motivi di ricorso, respinge le richieste del ricorrente, sulla base di una serie di argomentazioni molto solide.
Per assegnare l’incarico in fascia superiore, l’ente ha applicato l’articolo 19, comma 4, del d.lgs 165/2001, a mente del quale “Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6”.
Se l’ente si è rifatto a tale norma, che riserva ai dirigenti di ruolo la procedura, evidentemente è perché, secondo la Cassazione, ha agito sul presupposto che nella dotazione fossero presenti professionalità idonee al conferimento dell’incarico.
Inoltre, spiega la sentenza, l’articolo 19, comma 4, citato riguarda con ogni evidenza un sistema che coinvolge esclusivamente i dirigenti di ruolo: conseguentemente l’avviso non può considerarsi in alcun modo “un’offerta al pubblico” rivolta, cioè, a tutti, anche a chi non fosse dirigente di ruolo, cui il bando non era diretto.
In quanto alla presunta violazione delle regole di buona fede e buon andamento, essa non sussiste, proprio perché l’amministrazione ha fatto corretta applicazione della previsione dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs 165/2001.
La sentenza continua precisando che personale estraneo alla dotazione organica, da incaricare eventualmente ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, potrebbe essere chiamato in causa solo “in quanto manchino dirigenti interni idonei” nella dotazione organica, una situazione eccezionale e comunque da motivare specificamente. Conseguentemente, è da ritenere che nessun soggetto estraneo ai ruoli della PA, per quanto possa aver condotto con essa incarichi dirigenziali a contratto, possa pretendere che la PA debba reincaricarlo con successivi incarichi a tempo determinato, posto che, al contrario, il sistema ordinario e prevalente per soddisfare i fabbisogni lavorativi sono rapporti di lavoro a tempo indeterminato, conseguenti a concorsi e finalizzati a coprire stabilmente le dotazioni organiche.
Né, comunque, le previsioni normative richiamate sopra possono dare corso a prassi discriminatorie ed in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro UE sul lavoro a termine.
L’articolo 19, comma 4, del d.lgs 16572001 regola un’operazione di cernita “rispetto alla quale la posizione di chi sia dirigente a termine esprime un dato del tutto eterogeneo”.
La Cassazione espone un ragionamento complesso, ma stringente. La sentenza, in accordo con la pronuncia 10/10/2025, n. 27189, ritiene in alcuni passaggi precedenti, che l’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 imponga il termine massimo di durata quinquennale per gli incarichi a contratto, allo scopo di evitare che mediante contratti a termine reiterati continuamente si possano soddisfare esigenze stabili dell’amministrazione.
Pertanto, secondo gli ermellini, la necessità di escludere l’equiparazione degli incarichi a contratto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha lo scopo di evitare la conseguenza paradossale dello stabile inserimento del dirigente a contratto nell’organizzazione dell’ente: conseguenza che si determinerebbe se al dirigente a termine fosse concesso di partecipare alle procedure interne per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali di vertice. Anche perché, se ciò avvenisse, si inserirebbe nella dotazione il dirigente a contratto, aggiunge la Cassazione, “per giunta senza il concorso che è la tipica forma a tal fine necessaria”.
Dunque, spiega la Cassazione, ammettendo il dirigente a termine a partecipare a selezioni per posti destinati ad attività stabile ed ordinaria della P.A. “si finirebbero per snaturare le caratteristiche intrinseche dell’istituto del rapporto instaurato ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d. Igs. n. 1265 del 2001”. L’incomparabilità tra la posizione dei dirigenti di ruolo e quella a contratto, allora giustifica il diverso trattamento e “comporta in sé l’assenza di una discriminazione che rilevi ai sensi della clausola 4 dell’Accordo Quadro”.
