Le risorse inserite nel fondo per la contrattazione decentrata etero finanziate vanno in deroga al tetto del salario accessorio ed alle spese di personale, così come quelle provenienti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada che gli enti destinano al finanziamento del welfare integrativo vanno in deroga dal tetto del salario accessorio.
Sono queste le più importanti, e per molti aspetti assai innovative, indicazioni che sono state fornite di recente dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in tema di tetti di spesa per il finanziamento del salario accessorio.
L’ETERO FINANZIAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO
Le risorse destinate al finanziamento del salario accessorio del personale degli enti locali che sono eterofinanziate vanno in deroga sia dal tetto del salario accessorio del 2016, sia dal tetto di spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006 e non vanno comprese nella spesa del personale utile per la determinazione delle capacità assunzionali ex articolo 33 del d.l. n. 34/2019.
Sono queste le indicazioni che arrivano dalle deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 218 e 219, ambedue del 15 ottobre 2025.
Con queste deliberazioni è stato statuito che le risorse destinate con una specifica legge regionale (n. 18/2023, cd di stabilità 2024) alla riduzione delle differenze esistenti tra il trattamento economico del personale degli enti locali e quello della regione Sardegna, nell’ambito della istituzione di un unico comparto di contrattazione che veda insieme personale degli enti locali, della regione e degli enti regionali, vanno in deroga sia dal tetto di spesa del salario accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, sia al tetto di spesa del personale degli anni 2011/2013 (ovvero negli enti che non erano soggetti al patto di stabilità dell’anno 2008) di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, sia alla spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, che serve a determinare in rapporto alle entrate correnti le capacità assunzionali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.
In primo luogo, le sezioni della Corte dei Conti hanno “pacificamente affermato l’esclusione dai limiti posti al trattamento economico accessorio dal d.lgs. n. 75/2017 nel caso in cui le risorse affluiscano ai fondi per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, trattandosi di spese eterofinanziate che non impattano, di fatto, sul bilancio dell’ente”. Inoltre “si tratta di spese neutre rispetto alle quali la giurisprudenza contabile ha ammesso la non applicabilità dei limiti di spesa previsti in materia di personale”. Ed ancora, “l’incremento del fondo risorse decentrate, alle condizioni previste dall’art. 14 comma 1-bis, d.l. 25/2025, è assoggettato ai limiti generali imposti in materia di spesa del personale quando l’ente utilizzi risorse proprie, come tali idonee ad incidere sugli equilibri di bilancio… trattandosi di finanziamenti esterni alle risorse proprie dell’ente, privi di oneri aggiuntivi a carico del bilancio, non sono assoggettate alle norme contenitive della spesa per il personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 289/2006, né ai limiti di cui all’art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019, nella prospettiva della neutralità finanziaria. Ciò in ragione della peculiare caratterizzazione delle risorse aggiuntive attribuite dall’art. 2, comma 2 della l.r. n. 18/2023 quali spese eterofinanziate impresse da una specifica destinazione (contrattazione decentrata integrativa), che, in ragione della loro provenienza esterna rispetto al Comune istante, non possono incidere sui relativi equilibri di bilancio”.
Tali deliberazioni ampliano, sulla scorta di indicazioni già fornite dalla Sezione autonomie della magistratura contabile (in particolare per le risorse derivanti da finanziamenti comunitari e di trasferimenti statali alle regioni per le attività connesse all’esercizio dei compi assegnati in materia di comunicazione) le deroghe al tetto del salario accessorio del 2016 alle risorse eterofinanziate. Ed ancora, sulla scorta dei principi dettati dalla magistratura contabile e delle numerose eccezioni previste dalla legislazione e dalle interpretazioni consolidate, tale deroga viene estesa anche alla spesa del personale degli anni 2011/2013.
Un carattere innovativo è dato dalla deroga che viene dettata rispetto alla spesa del personale che serve a determinare le capacità assunzionali, cioè alle previsioni dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Fino ad oggi infatti le eccezioni sono state previste esclusivamente nei casi fissati dal legislatore (assunzioni etero finanziate effettuate dalla metà del mese di ottobre 2020, aumenti consentiti agli enti virtuosi) e non hanno previsto neppure i costi aggiuntivi derivanti dai rinnovi contrattuali nazionali e le assunzioni obbligatorie.
Questa pronuncia rende possibile la utilizzazione dei 10 milioni di euro che la Sardegna ha destinato per il 2024 agli incrementi del salario accessorio del personale degli enti locali per attenuare le differenze rispetto al trattamento economico del personale della regione. Tali stanziamenti salgono a 12 milioni di euro dal 2025 ed a 30 a partire dal 2026.
IL FINANZIAMENTO DEL WELFARE INTEGRATIVO DEI VIGILI
Le risorse che gli enti destinano al finanziamento del welfare integrativo dei vigili e che sono alimentate da una quota dei proventi delle sanzioni per le inosservanze del codice della strada vanno in deroga rispetto al tetto del salario accessorio del 2016.
E’ quanto ci dice il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conto della Lombardia n. 281/2025. Leggiamo testualmente che: “alla disposizione fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale contenuta nell’art. 1, c. 124 l. 207/2024, deve riconoscersi il significato deducibile dal tenore letterale della norma, con la conseguenza che le risorse destinate al welfare integrativo del personale appartenente alla Polizia Locale ed espressamente finanziate con proventi ex art. 208 d.lgs. 285/1992, giuste le previsioni di legge e di contratto collettivo, possano ritenersi tuttora non soggette al limite di cui all’articolo 23, c. 2, d.lgs. 75/2017 alla disposizione “fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale” contenuta nell’art. 1, c. 124 l. 207/2024, deve riconoscersi il significato deducibile dal tenore letterale della norma, con la conseguenza che le risorse destinate al welfare integrativo del personale appartenente alla Polizia Locale ed espressamente finanziate con proventi ex art. 208 d.lgs. 285/1992, giuste le previsioni di legge e di contratto collettivo, possano ritenersi tuttora non soggette al limite di cui all’articolo 23, c. 2, d.lgs. 75/2017”.
In premessa occorre ricordare che “l’art. 208, c. 4, lett. c), d.lgs. 285/1992 consente agli enti locali di destinare i proventi da sanzioni amministrative ad una serie di interventi ed attività volte al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, nonché a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale”. Ed ancora che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 1, comma 124 della legge n. 207/2024, “dal 2025 le risorse destinate nell’ambito della contrattazione integrativa a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo vengono a concorrere alla definizione dell’importo complessivo del trattamento accessorio del personale soggetto al limite stabilito dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017 (relativo all’importo determinato per il 2016, ovvero per il 2018, secondo le previsioni dell’art. 33 d.l. 34/2019, conv. con l. 58/2019), con la sola esclusione delle risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da norme del contratto collettivo previgenti”.
